Art. 3. 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il  presidente
della  regione  siciliana  ed  il  sindaco  del  comune  interessato,
realizza gli interventi di cui all'articolo 2. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri provvede alle attivita'  necessarie  anche  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale
dello Stato e con il limite del rispetto delle norme  costituzionali,
comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento.