Art. 4. 
  1.  Le  somme  destinate  alla  realizzazione  delle  opere,  degli
interventi e delle attivita' di  cui  all'articolo  2,  iscritte  nei
bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti,
affluiscono, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  richiesta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, in una  apposita  contabilita'
speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di
Roma,  avente  autonomia  contabile   e   amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,  ed  intestata
"Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari  e  straordinarie
esigenze delle citta' di Palermo e di Catania". 
  2. Per l'attuazione delle singole fasi delle  procedure  necessarie
per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle  attivita'
di cui al comma 1, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche. 
  3. I contratti stipulati ai sensi del presente  articolo  non  sono
soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di  approvazione
ministeriale. Il controllo della Corte dei conti  e'  esercitato  sul
rendiconto  della  contabilita'  speciale,  reso  tramite   l'Ufficio
speciale di riscontro degli atti della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri. 
  4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale  di  cui
al comma 1 sono emessi a  firma  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o di funzionario da lui delegato.