Art. 5. 1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del consiglio comunale, puo' disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attivita' di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto e' adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare. 2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed e' altresi' stabilita la durata del comando, comunque non superiore a due anni. 3. Il funzionario comandato realizza gli interventi richiesti e, dopo aver predisposto un piano di ulteriori interventi ritenuti necessari, propone agli organi competenti i provvedimenti per l'attuazione degli stessi. 4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato puo' avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata. 5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed e' considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.