Art. 5. 
  1.  Per  provvedere  a  particolari  esigenze  di  riorganizzazione
strutturale e funzionale degli uffici amministrativi  e  tecnici  dei
comuni e delle aziende municipalizzate della  regione  siciliana  con
popolazione non inferiore a centomila  abitanti,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su richiesta  del  consiglio  comunale,  puo'
disporre con proprio  decreto  il  comando  presso  detti  uffici  di
funzionari di  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, in attivita' di servizio, con  qualifica  non  inferiore  a
quella di dirigente superiore o equiparata,  particolarmente  esperti
nei  settori  interessati.  Il  decreto  e'  adottato  d'intesa   con
l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare. 
  2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario
ed  e'  altresi'  stabilita  la  durata  del  comando,  comunque  non
superiore a due anni. 
  3. Il funzionario comandato realizza gli  interventi  richiesti  e,
dopo aver predisposto  un  piano  di  ulteriori  interventi  ritenuti
necessari,  propone  agli  organi  competenti  i  provvedimenti   per
l'attuazione degli stessi. 
  4. Per l'espletamento dei propri compiti il  funzionario  comandato
puo' avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda
municipalizzata. 
  5. Il funzionario comandato conserva il  trattamento  economico  in
godimento ed e' considerato in  missione  per  tutta  la  durata  del
comando, ove  la  sede  di  provenienza  sia  diversa  da  quella  di
destinazione.