Art. 6. 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unita', previa detrazione delle unita' di personale non di ruolo. 2. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al cento per cento per le citta' di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta. 3. Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.