Art. 6. 
  1.  Le  amministrazioni  provinciali  ed  i  comuni  della  regione
siciliana possono procedere ad  assunzioni  di  personale  nei  posti
vacanti in organico, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel  limite  del  trenta  per  cento  delle  stesse  vacanze
organiche, con arrotondamento  all'unita',  previa  detrazione  delle
unita' di personale non di ruolo. 
  2. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al cento  per  cento
per  le  citta'  di  Palermo,  Catania  e  Messina  nelle  qualifiche
funzionali superiori alla quinta. 
  3.  Resta  salva  la  competenza  della  regione  in   materia   di
acceleramento   delle   procedure   concorsuali.   Al   finanziamento
dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva  la
definizione del  contributo  dello  Stato  nell'ambito  dei  rapporti
finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.