Art. 100 
               Funzioni degli ufficiali di riscossione 
 
  1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei 
   comuni compresi nel territorio della concessione in  cui  ha  sede
   l'ufficio di riscossione, alle  dipendenze  del  concessionario  e
   sotto   la   sorveglianza   degli   organi    dell'amministrazione
   finanziaria;   l'ufficiale   di   riscossione   non   puo'   farsi
   rappresentare ne' sostituire. 
  2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 
   63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
   n. 602, puo' prestare la propria opera anche  per  la  riscossione
   dei crediti di precedenti concessionari,  compatibilmente  con  le
   esigenze del servizio, valutate dal concessionario. 
  3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche 
   agli ufficiali di riscossione. 
 
                              Nota all'art. 100:
          Il testo dell'art. 63  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  602/1973 e' seguente:
          "Art.   63   (Termine   per  l'esecuzione  della  procedura
          speciale). - Dopo cinque anni dalla scadenza del  contratto
          esattoriale  o  dalla  data  in  cui  viene  a  cessare per
          qualsiasi causa il contratto stesso,  l'esattore  non  puo'
          valersi  della procedura prevista da questo titolo e i suoi
          residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.
          Tuttavia l'esattore puo' proseguire le secuzioni  mobiliari
          e  immobiliari  quando  il  pignoramento  o la trascrizione
          dell'avviso di vendita sono stati eseguiti  entro  l'ultimo
          giorno del quinquennio".