Art. 100 Funzioni degli ufficiali di riscossione 1. L'ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire. 2. L'ufficiale di riscossione, nel periodo previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' prestare la propria opera anche per la riscossione dei crediti di precedenti concessionari, compatibilmente con le esigenze del servizio, valutate dal concessionario. 3. La disposizione del comma 2 dell'articolo 91 si applica anche agli ufficiali di riscossione.
Nota all'art. 100: Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e' seguente: "Art. 63 (Termine per l'esecuzione della procedura speciale). - Dopo cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le secuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quinquennio".