Art. 101 Registro cronologico e bollettario 1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal servizio centrale della riscossione, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'intendenza di finanza e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'intendente di finanza. 3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve rilasciare quietanza da apposito bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario.
Nota all'art. 101: Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 49 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). - Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta, delle soprattasse, delle pene pecuniarie, degli interessi, delle relative indennita' di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore. Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare entro dieci giorni ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta estinzione del procedimento".