Art. 101 
                 Registro cronologico e bollettario 
 
  1. L'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico 
   tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente,
   in apposito registro conforme al modello  stabilito  dal  servizio
   centrale della riscossione, da tenersi  con  le  forme  e  con  le
   modalita' stabilite per  il  registro  cronologico  dell'ufficiale
   giudiziario. 
  2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato 
   progressivamente in  ogni  pagina  dall'intendenza  di  finanza  e
   vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti
   e quelli  degli  ufficiali  cessati  dalla  carica  devono  essere
   consegnati  entro  dieci  giorni   a   cura   del   concessionario
   all'intendente di finanza. 
  3. L'ufficiale di riscossione, per ogni pagamento ricevuto ai sensi 
   dell'articolo 49 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
   settembre 1973, n. 602,  deve  rilasciare  quietanza  da  apposito
   bollettario e comunicarne gli estremi al concessionario. 
 
          Nota all'art. 101:
          Il  testo  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della
          Repubblica n.  602/1973 e' il seguente:
          "Art. 49 (Estinzione del  procedimento  per  pagamento  del
          debito).  -  Il  procedimento di espropriazione si estingue
          qualora il  debitore  o  un  terzo,  in  qualsiasi  momento
          anteriore  alla  vendita,  paghi  all'ufficiale esattoriale
          l'ammontare dell'imposta dovuta, delle  soprattasse,  delle
          pene pecuniarie, degli interessi, delle relative indennita'
          di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata
          dall'esattore.
          Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento
          dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri
          l'esattore   deve   notificare   entro   dieci   giorni  ai
          conservatori  di  tali   registri,   per   le   conseguenti
          annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta
          estinzione del procedimento".