Art. 103 Segreto d'ufficio 1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante la riscossione, data senza ordine del giudice e fuori dei casi previsti dalla legge, dai concessionari e dal personale da essi dipendente a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione, diverse dai contribuenti e dai loro rappresentati. 2. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i concessionari possono fornire dati ed informazioni globali sull'attivita' di riscossione a richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.