Art. 103 
                          Segreto d'ufficio 
 
  1. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque 
   informazione o  comunicazione  riguardante  la  riscossione,  data
   senza ordine del giudice e fuori dei casi  previsti  dalla  legge,
   dai concessionari e dal personale da  essi  dipendente  a  persone
   estranee all'amministrazione degli enti destinatari  dei  proventi
   della  riscossione,  diverse   dai   contribuenti   e   dai   loro
   rappresentati. 
  2. Su autorizzazione del servizio centrale della riscossione, i 
   concessionari  possono  fornire  dati  ed   informazioni   globali
   sull'attivita' di riscossione a richiesta del Ministero del tesoro 
   e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.