Art. 104 Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. 2. Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto. 3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6. 4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutte o in parte di procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56.