Art. 104 
Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle  casse  degli
                           enti creditori 
 
  1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, 
   alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione  di  tesoreria
   provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari  delle
   somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla  somma  di
   cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se  il
   fatto costituisce reato. 
  2. Se il versamento viene effettuato entro trenta giorni successivi 
   alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino  ad  un
   quarto. 
  3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con 
   ritardo, nonche' su quelle  per  le  quali  il  concessionario  e'
   tenuto  all'anticipazione  e  non  versate  nei  termini   fissati
   dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora  di  cui
   all'articolo 61, comma 6. 
  4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutte o in parte di 
   procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni
   dell'articolo 56.