Art. 105 Mancata esecuzione di sgravi per indebito 1. Al concessionario che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebiti ovvero non versa, entro il termine prescritto, all'ente creditore l'ammontare degli sgravi di cui non e' stata possibile l'esecuzione, si applica la pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsate o versate. 2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.