Art. 105 
              Mancata esecuzione di sgravi per indebito 
 
  1. Al concessionario che senza giustificato motivo non esegue in 
   tutto o in parte gli sgravi per indebiti ovvero non  versa,  entro
   il termine prescritto, all'ente creditore l'ammontare degli sgravi
   di cui non e' stata possibile l'esecuzione,  si  applica  la  pena
   pecuniaria in  misura  dal  doppio  al  decuplo  della  somma  non
   rimborsate o versate. 
  2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni 
   successivi alla scadenza pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un
   quarto.