Art. 108 
       Tardivo versamento da parte del concessionario delegato 
 
  1. Al concessionario che versa le somme riscosse in sede di 
   procedura delegata oltre il termine stabilito dall'articolo 60 del
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
   si applica la pena pecuniaria nelle misure stabilite dall'articolo
   104, commi 1 e 2. Tali sanzioni sono ridotte di  un  terzo  se  il
   versamento tardivo riguarda somme iscritte a ruolo  con  l'obbligo
   del non riscosso come riscosso. In ogni caso  la  pena  pecuniaria
   non puo' essere inferiore a lire 50 mila. 
 
          Nota all'art. 108:
          Per il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 602/1973 si veda la nota all'art. 38.