Art. 108 Tardivo versamento da parte del concessionario delegato 1. Al concessionario che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica la pena pecuniaria nelle misure stabilite dall'articolo 104, commi 1 e 2. Tali sanzioni sono ridotte di un terzo se il versamento tardivo riguarda somme iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso. In ogni caso la pena pecuniaria non puo' essere inferiore a lire 50 mila.
Nota all'art. 108: Per il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 si veda la nota all'art. 38.