Art. 11 
                       Iscrizione nel registro 
 
  1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del  decreto  di
conferimento della concessione i concessionari, a pena di  decadenza,
devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel  registro  di
cui all'articolo 10. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  indicati  la
documentazione da produrre  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro,
nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da  parte  dei
concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione.