Art. 11 Iscrizione nel registro 1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza, devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 10. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione.