Art. 112 
           Procedura di applicazione delle pene pecuniarie 
 
  1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le 
   infrazioni relative ed entrate di enti  diversi  dello  Stato,  e'
   disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929 n. 4. L'importo delle pene
   riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato. 
 
          Nota all'art. 112:
          La legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme  generli  per
          la  repressione  delle violazioni delle leggi finanziarie",
          e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11  del  14
          gennaio 1929.