Art. 112 Procedura di applicazione delle pene pecuniarie 1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni relative ed entrate di enti diversi dello Stato, e' disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929 n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato.
Nota all'art. 112: La legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generli per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1929.