Art. 114 Ambiti territoriali 1. Al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni, per la determinazione delle concessioni da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di riscossione: a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 7, l'ambito territoriale di ciascuna concessione che potra' essere, nell'ambito della stessa provincia, anche di dimensione sub provinciale; b) gli ambiti territoriale, da individuarsi nell'ambito di ciascuna provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a 50 mila, un numero di operazioni per versamenti diretti e per articoli iscritti a ruolo non inferiore a 12 mila ed un ammontare globale di tributi da riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi; il numero di tali ambiti, comunque, non potra' essere superiore a 300; c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di uno o piu' comuni, anche non contigui, serviti dal complesso delle gestioni facenti capo ad uno unico titolare, ovvero a piu' elettori che abbiano costituito una societa' per azioni con i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c); dovranno, comunque, essere garantiti criteri di efficienza, economicita' e funzionalita': d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio che non puo' costituire, per mancanza dei requisiti previsti nella lettera b), autonomo ambito territoriale, sara' aggregato all'ambito territoriale viciniore, purche' della stessa pronvicia, assicurando in ogni caso, per dimensioni territoriali e numero degli abitanti serviti, la maggiore efficienza, economicita' e funzionalita' della gestione; e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione delle concessioni raccogliera' tutti gli elementi necessari per la valutazione delle singole gestioni. Tali elementi saranno messi a disposizioni della commissione consultiva per valutare l'efficienza; l'economicita' e la produttivita' di ciascuna concessione ai fini del parere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).