Art. 114 
                         Ambiti territoriali 
1. Al fine di pervenire  gradualmente  all'assetto  definitivo  della
distribuzione   territoriale    delle    circoscrizioni,    per    la
determinazione delle concessioni da valere per il  primo  quinquennio
di  applicazione  del  funzionamento   del   servizio   centrale   di
riscossione: 
a) il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere  della
commissione prevista dall'articolo 3, determina, anche in  deroga  ai
criteri di cui all'articolo  7,  l'ambito  territoriale  di  ciascuna
concessione che potra' essere, nell'ambito  della  stessa  provincia,
anche di dimensione sub provinciale; 
b) gli ambiti territoriale, da individuarsi nell'ambito  di  ciascuna
provincia, dovranno comprendere un numero di abitanti non inferiore a
50 mila, un  numero  di  operazioni  per  versamenti  diretti  e  per
articoli iscritti a ruolo non inferiore a 12  mila  ed  un  ammontare
globale di tributi da riscuotere non inferiore a lire 5 miliardi;  il
numero di tali ambiti, comunque, non potra' essere superiore a 300; 
c) gli ambiti territoriali, di norma, comprenderanno il territorio di
uno o piu' comuni, anche non contigui, serviti  dal  complesso  delle
gestioni facenti capo ad uno unico titolare, ovvero a  piu'  elettori
che abbiano costituito una societa' per azioni con i requisiti di cui
all'articolo 31, comma 1,  lettera  c);  dovranno,  comunque,  essere
garantiti criteri di efficienza, economicita' e funzionalita': 
d) in relazione ai criteri di cui alla lettera c), il territorio  che
non puo'  costituire,  per  mancanza  dei  requisiti  previsti  nella
lettera b), autonomo ambito territoriale, sara' aggregato  all'ambito
territoriale viciniore, purche' della stessa  pronvicia,  assicurando
in ogni caso, per dimensioni territoriali  e  numero  degli  abitanti
serviti, la maggiore efficienza, economicita' e  funzionalita'  della
gestione; 
e) il servizio centrale, alla fine del quarto anno di gestione  delle
concessioni  raccogliera'  tutti  gli  elementi  necessari   per   la
valutazione delle singole gestioni. Tali  elementi  saranno  messi  a
disposizioni della commissione consultiva per valutare  l'efficienza;
l'economicita' e la produttivita' di ciascuna concessione ai fini del
parere di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).