Art. 115 
         Conferimento del servizio per il primo quinquennio 
1. Per il premio quinquennio di gestione del servizio la  concessione
sara'  conferita,   con   decreto   del   Ministro   delle   Finanze,
preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto
diversa forma societaria e attraverso  i  propri  soci,  il  servizio
esattoriale  con  rilevante  impegno  e  particolare  efficienza   in
circoscrizioni    comprese    nell'ambito    territoriale     stesso.
L'affidamento  in  connessione  deve  essere  richiesto  al  servizio
centrale entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  che
determina il numero e la dislocazione  degli  sportelli  per  ciascun
ambito territoriale e stabilisce  la  misura  dei  compensi  a  norma
dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
2. Se piu' richiedenti sono in possesso dei  requisiti  indicati  nel
comma 1, la concessione e' assegnata al soggetto che  ha  gestito  il
servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale  con
la maggiore popolazione complessiva. 
3.  Negli  ambiti  territoriali  per  i  quali  non  sono  presentate
richieste di conferimento da  parte  dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti, indicati nel comma 1, la concessione e'  assegnata,  entro
due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che
risulta piu' idoneo secondo i criteri e  con  le  procedure  indicati
nell'articolo 9, commi 4 e 5. 
4. Il rinnovo della  concessione  conferita  ai  sensi  del  presente
articolo puo' essere  richiesto  solo  quando  l'ambito  territoriale
della concessione risponde, sin dalla data di inizio della  gestione,
ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il
rinnovo deve essere richiesto entro il mese di  febbraio  dell'ultimo
anno della gestione.