Art. 115 Conferimento del servizio per il primo quinquennio 1. Per il premio quinquennio di gestione del servizio la concessione sara' conferita, con decreto del Ministro delle Finanze, preferibilmente al soggetto che abbia gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria e attraverso i propri soci, il servizio esattoriale con rilevante impegno e particolare efficienza in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso. L'affidamento in connessione deve essere richiesto al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Finanze che determina il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale e stabilisce la misura dei compensi a norma dell'articolo 61; il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Se piu' richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, la concessione e' assegnata al soggetto che ha gestito il servizio esattoriale in comuni compresi nell'ambito territoriale con la maggiore popolazione complessiva. 3. Negli ambiti territoriali per i quali non sono presentate richieste di conferimento da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, indicati nel comma 1, la concessione e' assegnata, entro due mesi dal termine stabilito dallo stesso comma, al richiedente che risulta piu' idoneo secondo i criteri e con le procedure indicati nell'articolo 9, commi 4 e 5. 4. Il rinnovo della concessione conferita ai sensi del presente articolo puo' essere richiesto solo quando l'ambito territoriale della concessione risponde, sin dalla data di inizio della gestione, ai criteri di determinazione previsti dal comma 2 dell'articolo 7. Il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di febbraio dell'ultimo anno della gestione.