Art. 116 Definizione dei rapporti dei cessati esattori e ricevitori provinciali 1. I concessionari provvedono, nei termini e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'obbligo di separato rendiconto, alla riscossione dei residui crediti in carica alle cessate esattorie e succedono ai titolari di queste nei procedimenti concorsuali e in quelli di riscossione coattiva. 2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a trasmettere ai concessionari subentrati gli elenchi di tutti i crediti residui, con l'indicazione dello stato di procedure in corso per ciascuno di essi, secondo le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo dei concessionari di provvedere alla riscossione sorge con la consegna dei predetti elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilita' per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato esattore. Alla consegna degli elenchi e' equiparata, nel caso di rifuito del concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile. La scadenza dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva e' sospesa fino alla scadenza del primo semestre successivo all'entrata in funzione del servizio di riscossione. 3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2, sono stabilite le modalita' per la definizione dei rapporti tra concessionari subentrati ed esattori cessati relativamente alle somme anticipate all'erario e agli altri enti impositori in virtu', dell'obbligo del non riscosso come riscosso, nonche' per la liquidazione, delle pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione del servizio di riscossione. 4. I concessionari hanno facolta' di subentrare nei rapporti di locazione di beni mobili ed immobili nei quali sono parti, i cessati, esattori, notificando apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari dei beni anzidetti. 5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla riscossione dei residui crediti per i quali l'esattore e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi dichiara, con atto notificato, all'intendente di finanza, entro l'ultimo mese precedente l'entrata in funzione del servizio di riscossione, di volerne curare la riscossione, anche a mezzo di proprio delegato, avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 856. 6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di tolleranza concessi ai ricevitori provinciali nel corso della procedura per i rimborsi dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
Nota all'art. 116: Il testo dell'art. 125 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 27 giugno 1963, e' il seguente: "Art. 125 (Versamenti e indennita' di mora). - Nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini fissati dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo dell entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti creditori ai rispettivi uffici di tesoreria. In caso di ritardo e' dovuta l'indennita' di mora a norma dell'art. 65. Ai fini del versamento delle entrate provinciali le quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma degli articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati come denaro contante. L'ammontare dei buoni di discarico per tributi erariali versati dall'esattore e' rimborsato all'intendente di finanza al ricevitore con apposito mandato".