Art. 116 
Definizione  dei  rapporti  dei   cessati   esattori   e   ricevitori
                             provinciali 
1. I  concessionari  provvedono,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti dalle disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e con l'obbligo  di  separato  rendiconto,  alla
riscossione dei residui crediti in carica alle  cessate  esattorie  e
succedono ai titolari di queste nei  procedimenti  concorsuali  e  in
quelli di riscossione coattiva. 
2. A tal fine i titolari delle cessate esattorie  provvedono  a  loro
cura e spese  e  sotto  la  loro  responsabilita'  a  trasmettere  ai
concessionari subentrati gli elenchi di tutti i crediti residui,  con
l'indicazione dello stato di procedure in corso per ciascuno di essi,
secondo le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con decreto
del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo  dei  concessionari
di provvedere alla riscossione sorge con  la  consegna  dei  predetti
elenchi e per i crediti in essi inclusi; ogni responsabilita' per  la
mancata inclusione di crediti  negli  elenchi  rimane  a  carico  del
cessato esattore. Alla consegna degli elenchi e' equiparata, nel caso
di rifuito del concessionario, l'intimazione a  riceverli  notificata
nei modi previsti dal codice di procedura  civile.  La  scadenza  dei
termini anche processuali  relativi  alle  procedure  di  riscossione
coattiva e' sospesa fino alla scadenza del primo semestre  successivo
all'entrata in funzione del servizio di riscossione. 
3. Con il decreto ministeriale indicato nel comma 2,  sono  stabilite
le modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  tra  concessionari
subentrati ed esattori cessati relativamente  alle  somme  anticipate
all'erario e agli altri enti impositori in virtu',  dell'obbligo  del
non riscosso  come  riscosso,  nonche'  per  la  liquidazione,  delle
pendenze per somme riscosse in esito a procedimenti fallimentari o di
espropriazione forzata in corso alla data di entrata in funzione  del
servizio di riscossione. 
4. I concessionari hanno  facolta'  di  subentrare  nei  rapporti  di
locazione di beni mobili ed immobili nei quali sono parti, i cessati,
esattori, notificando apposita  comunicazione  almeno  trenta  giorni
prima della scadenza dei relativi contratti ai proprietari  dei  beni
anzidetti. 
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alla
riscossione dei residui crediti per  i  quali  l'esattore  e'  tenuto
all'obbligo del non riscosso come riscosso, se questi  dichiara,  con
atto notificato,  all'intendente  di  finanza,  entro  l'ultimo  mese
precedente l'entrata in funzione  del  servizio  di  riscossione,  di
volerne curare la riscossione, anche a  mezzo  di  proprio  delegato,
avvalendosi di quanto disposto nel testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 856. 
6. Ai residui crediti dei cessati ricevitori provinciali seguitano ad
applicarsi  le  disposizioni  del  Decreto   del   Presidente   della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. I decreti di  tolleranza  concessi
ai ricevitori provinciali nel corso della procedura  per  i  rimborsi
dell'articolo 125 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
maggio 1963, n. 858 assumono il valore di provvedimenti  di  rimborso
definitivi. 
 
          Nota all'art. 116:
          Il  testo  dell'art.  125  del  testo unico delle leggi sui
          servizi della riscossione delle imposte dirette,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
          n.  858, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
          n. 171 del 27 giugno 1963, e' il seguente:
          "Art. 125 (Versamenti e indennita' di mora). -  Nei  cinque
          giorni   successivi   alla  scadenza  dei  termini  fissati
          dall'art. 64 il ricevitore provinciale versa l'importo dell
          entrate  di  spettanza  dello  Stato  e  degli  altri  enti
          creditori  ai  rispettivi  uffici  di tesoreria. In caso di
          ritardo e' dovuta l'indennita' di mora  a  norma  dell'art.
          65.
          Ai   fini  del  versamento  delle  entrate  provinciali  le
          quietanze dei pagamenti fatti dal ricevitore a norma  degli
          articoli 70, 71 e 72, e i buoni di discarico sono accettati
          come denaro contante.
          L'ammontare  dei  buoni  di  discarico per tributi erariali
          versati  dall'esattore  e'  rimborsato  all'intendente   di
          finanza al ricevitore con apposito mandato".