Art. 117 Adeguamento delle cauzione per il primo quinquiennio di gestione 1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni a ruolo delle imposte di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli e alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali. 3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi sono trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il parere a norma dell'articolo 3. 4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 35, relativi al primo biennio delle concessioni si procede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, ad una nuova determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio. La nuova misura e' stabilita con Decreto del Ministro delle Finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio. 5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma 4, e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18.