Art. 117 
  Adeguamento delle cauzione per il primo quinquiennio di gestione 
 
  1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai  sensi  dell'articolo
54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni  a  ruolo
delle imposte di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli  e
alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni  esattoriali
e ricevitoriali. 
  3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli
elementi  sono  trasmessi  alla  commissione  consultiva   che   deve
esprimere il parere a norma dell'articolo 3. 
  4. Sulla  base  dei  dati  acquisiti  ai  sensi  dell'articolo  35,
relativi  al  primo  biennio  delle  concessioni  si  procede,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 61,  comma  8,  ad  una  nuova
determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due
anni del quinquennio. La nuova misura e' stabilita  con  Decreto  del
Ministro delle Finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3,
da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio. 
  5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma  4,
e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere  a  norma
dell'articolo 18.