Art. 119 Sgravio provvisorio 1. Decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 118 senza che siano stati espletati agli adempimenti di cui agli articoli 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno cessato la gestione hanno diritto ad un sgravio provvisorio nella misura prevista dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, al netto degli importi gia' riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 93. 2. Per gli esattori cessati che hanno cessato la gestione e non sono divenuti concessionari secondo le disposizioni del presente decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui al comma 1 e' elevata al cento per cento e lo sgravio e' conseguito per il tramite del concessionario del servizio territorialmente competente, il quale, in occasione della prima scadenza utile del versamento di rata, trattiene dal versamento stesso, previa autorizzazione, dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma da attribuire ai predetti esattori. 3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo preclude la liquidazione delle domande di rimborso mediante assegnazione degli speciali titoli di debito pubblico di cui all'articolo 120.
Note all'art. 119: - Per il testo dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858/1963 si veda nelle note all'art. 118. - Per il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603/1973 si veda nelle note all'art. 118. - il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858/1963 e' il seguente: "Art. 93 (Sgravio provvisorio): - Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza l'esattore, sempreche' la domanda sia stata presentata in termine e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al settanta per cento dell'ammontare richiesto. Se ricorrono particolari circostanze il Ministro per le finanze, su richiesta dell'esattore, puo' autorizzare lo sgravio in misura superiore. Quando la domanda di rimborso e' stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi del secondo comma dell'art. 90, lo sgravio provvisorio non puo' esere autorizzato dal Ministro per le finanze, che ne determina la misura. Lo sgravio e' disposto con provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente impositore, e deve essere comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al ricevitore provinciale. L'importo dello sgravio provvisorio e' imputato a diminuzione del carico che deve versare alla prossima scadenza".