Art. 119 
                         Sgravio provvisorio 
 
  1. Decorso il termine di ventiquattro mesi  previsto  dall'articolo
118 senza che siano stati espletati  agli  adempimenti  di  cui  agli
articoli 90 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  maggio
1963, n. 858 n. 21 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 603, gli esattori che hanno  cessato  la  gestione
hanno  diritto  ad  un  sgravio  provvisorio  nella  misura  prevista
dall'articolo 93 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
maggio 1963, n. 858, al netto degli importi gia' riconosciuti  con  i
provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo 93. 
  2. Per gli esattori cessati che hanno cessato  la  gestione  e  non
sono divenuti concessionari  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto, la misura dello sgravio provvisorio di cui  al  comma  1  e'
elevata al cento per cento e lo sgravio e' conseguito per il  tramite
del  concessionario  del  servizio  territorialmente  competente,  il
quale, in occasione della prima  scadenza  utile  del  versamento  di
rata,  trattiene  dal  versamento  stesso,   previa   autorizzazione,
dell'intendenza di finanza competente, un importo pari alla somma  da
attribuire ai predetti esattori. 
  3. Lo sgravio provvisorio conseguito ai sensi del presente articolo
preclude  la  liquidazione  delle  domande   di   rimborso   mediante
assegnazione  degli  speciali  titoli  di  debito  pubblico  di   cui
all'articolo 120. 
 
          Note all'art. 119:
          -  Per  il  testo  dell'art.  90 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 858/1963 si veda  nelle  note  all'art.
          118.
          -  Per  il  testo  dell'art.  21 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 603/1973 si veda  nelle  note  all'art.
          118.
          -  il  testo  dell'art. 93 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 858/1963 e' il seguente:
          "Art. 93 (Sgravio provvisorio): - Decorsi  due  mesi  dalla
          presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio
          distrettuale  delle  imposte  dirette  o  l'ente impositore
          abbia  provveduto  agli  adempimenti  di   sua   competenza
          l'esattore,  sempreche'  la domanda sia stata presentata in
          termine e non sia priva di documentazione, ha diritto  allo
          sgravio  provvisorio  in  misura pari al settanta per cento
          dell'ammontare   richiesto.   Se   ricorrono    particolari
          circostanze  il  Ministro  per  le  finanze,  su  richiesta
          dell'esattore,  puo'  autorizzare  lo  sgravio  in   misura
          superiore.
          Quando   la   domanda   di   rimborso  e'  stata  trasmessa
          all'intendente di  finanza,  ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'art.   90,  lo  sgravio  provvisorio  non  puo'  esere
          autorizzato dal Ministro per le finanze, che  ne  determina
          la misura.
          Lo  sgravio  e'  disposto  con  provvedimento  dell'ufficio
          distrettuale delle imposte dirette o dell'ente  impositore,
          e  deve  essere  comunicato  all'intendente di finanza e da
          questi in quanto occorra al ricevitore provinciale.
          L'importo  dello  sgravio   provvisorio   e'   imputato   a
          diminuzione  del  carico  che  deve  versare  alla prossima
          scadenza".