Art. 12 
          Notizie inerenti all'attivita' del concessionario 
 
  1. Nel registro indicato nell'articolo  10  saranno  annotati,  con
riferimento ad ogni singolo concessionario, tutte le notizie inerenti
all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, per i soggetti di
cui all'articolo 31, comma 1, diversi dalle  aziende  e  istituti  di
credito, nel caso di trasferimento di azioni per atto tra  vivi,  gli
estremi delle autorizzazioni rilasciate dal servizio centrale. 
  2.  Nel  registro  sono,  altresi',  annotati  le  ispezioni  e  le
verifiche disposte ai sensi dell'articolo 14, nonche' gli estremi dei
provvedimenti di  sospensione  dell'attivita'  e  di  irrogazione  di
sanzioni pecuniarie.