Art. 12 Notizie inerenti all'attivita' del concessionario 1. Nel registro indicato nell'articolo 10 saranno annotati, con riferimento ad ogni singolo concessionario, tutte le notizie inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, per i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, diversi dalle aziende e istituti di credito, nel caso di trasferimento di azioni per atto tra vivi, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dal servizio centrale. 2. Nel registro sono, altresi', annotati le ispezioni e le verifiche disposte ai sensi dell'articolo 14, nonche' gli estremi dei provvedimenti di sospensione dell'attivita' e di irrogazione di sanzioni pecuniarie.