Art. 121 
      Mantenimento in servizio del personale dei concessionari 
 
  1. Al personale che ha superato il periodo di  prova  previsto  dai
contratti di lavoro di categoria  e  risulta  iscritto  al  fondo  di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958,  n.  377  si  applica  la
normativa vigente in materia di licenziamenti individuali. 
  2. In caso  di  riduzione  del  carico  di  riscossione  sottoposto
all'obbligo del  non  riscosso  per  almeno  un  biennio  consecutivo
superiore al 25 per cento rispetto al carico del biennio di  gestioni
precedenti, le rappresentanze di categoria incontreranno per definire
le  opportune  proposte  da  formulare  al   servizio   centrale   di
riscossione in ordine  al  mantenimento  in  servizio  del  personale
dipendente  dalla  concessionaria  interessata  alla  riduzione   del
carico. 
 
          Nota all'art. 121:
          La legge 2 aprile 1958, n. 377, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  98  del  23  aprile  1958,  reca: "Norme sul
          riordinamento del Fondo di  previdenza  per  gli  impiegati
          dipendenti  dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle imposte
          dirette".