Art. 121 Mantenimento in servizio del personale dei concessionari 1. Al personale che ha superato il periodo di prova previsto dai contratti di lavoro di categoria e risulta iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 si applica la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali. 2. In caso di riduzione del carico di riscossione sottoposto all'obbligo del non riscosso per almeno un biennio consecutivo superiore al 25 per cento rispetto al carico del biennio di gestioni precedenti, le rappresentanze di categoria incontreranno per definire le opportune proposte da formulare al servizio centrale di riscossione in ordine al mantenimento in servizio del personale dipendente dalla concessionaria interessata alla riduzione del carico.
Nota all'art. 121: La legge 2 aprile 1958, n. 377, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 aprile 1958, reca: "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette".