Art. 122 Rapporto di lavoro del personale gia' dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette 1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonche' presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuita', alle dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale e' compresa l'esattoria e la ricevitoria presso cui prestata servizio. Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attivita' lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza. 2. Il diritto di cui al comma 1, e' condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni; b) eta' non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta; si prescinde da tale limite nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione. 3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sara' disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione e' tenuto il concessionario; e' comunque garantito agli interessati: a) l'anzianita' di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione; b) l'inquadramento con la relativa anzianita' ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retribuitivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre che dovuti in applicazione di norme, contrattuali collettive; c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge, acquisita alla data del conferimento della concessione. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti: a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento: b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformita' alle leggi sul collocamento; c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numeri del personale di cui al comma 1 ed alle lettere a) e b), del presente comma, cessato dal servizio.
Note all'art. 122: - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1 marzo 1982), e' il seguente: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a pre- stare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedono la liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S. o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsto entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto, In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengano maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 in deroga all'art. 11 della legge 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvanuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - Il testo dell'art. 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (per il titolo si veda la nota all'art. 121) e' il seguente: "Art. 8. - Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto della data di assunzione, tutti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale. Sono compresi fra i predetti dipendenti anche: a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici; b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestanto servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale; c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavoratori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge".