Art. 122 
Rapporto di lavoro del personale gia' dipendente  dalle  esattorie  e
                  ricevitorie delle imposte dirette 
 
  1. Il personale  che  alla  data  del  31  dicembre  1983  prestava
servizio presso le esattorie e le  ricevitorie  provinciali,  nonche'
presso le sedi o direzioni  centrali  delle  stesse,  ha  diritto  al
mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di  continuita',
alle dipendenze  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,
divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei
tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale e' compresa
l'esattoria e la ricevitoria presso cui prestata servizio. 
  Lo stesso personale  ha  diritto  inoltre  a  prestare  la  propria
attivita' lavorativa presso uffici siti nell'ambito  della  provincia
della esattoria o ricevitoria di appartenenza. 
  2. Il diritto di cui al comma 1, e' condizionato  alla  sussistenza
dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza
   di  cui  alla  legge  2  aprile  1958,  n.   377,   e   successive
   modificazioni; 
b) eta' non superiore, alla data del conferimento della  concessione,
   agli anni sessanta; si prescinde da tale limite nei confronti  del
   personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro
   ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22  dicembre  1981,  n.
   791 convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1982,
   n. 54, nonche' nei confronti del personale che non  ha  conseguito
   diritto a pensione. 
  3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma  1  sara'
disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui
applicazione e' tenuto il concessionario; e' comunque garantito  agli
interessati: 
a) l'anzianita' di servizio, acquisita  alla  data  del  conferimento
   della concessione; 
b) l'inquadramento con la relativa anzianita'  ed  il  corrispondente
   trattamento economico acquisiti alla  data  di  pubblicazione  del
   presente decreto, fatti salvi  il  migliore  inquadramento  e  gli
   incrementi retribuitivi conseguiti successivamente  alla  suddetta
   data, sempre che dovuti in  applicazione  di  norme,  contrattuali
   collettive; 
c) la posizione previdenziale prevista a norma  di  legge,  acquisita
   alla data del conferimento della concessione. 
 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti: 
a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo
   indeterminato anteriormente al 31  dicembre  1983  in  conformita'
   alle leggi sul collocamento: 
b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza
   ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 2  aprile  1958,
   n. 377 e successive modificazioni, assunto con contratto  a  tempo
   indeterminato anteriormente al 31  dicembre  1983  in  conformita'
   alle leggi sul collocamento; 
c) dei dipendenti assunti successivamente al  31  dicembre  1983,  in
   sostituzione numeri del personale  di  cui  al  comma  1  ed  alle
   lettere a) e b), del presente comma, cessato dal servizio. 
 
          Note all'art. 122:
          -  Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
          n. 791 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358  del  31
          dicembre  1981), convertito, con modificazioni, dalla legge
          26  febbraio  1982,  n.  54  (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 58 del 1› marzo 1982), e' il seguente:
          "Art.   6.   -   Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative dalla medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli ordinamenti, possono optare di  continuare  a  pre-
          stare  la  loro  opera  fino  al  perfezionamento  di  tale
          requisito  o  per  incrementare   la   propria   anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedono la liquidazione di una pensione a
          carico   dell'I.N.P.S.   o   di   trattamenti  sostitutivi,
          esclusivi  od   esonerativi   dall'assicurazione   generale
          obbligatoria.
          L'esercizio  della facolta' di cui al comma precedente deve
          essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima
          della data di conseguimento del diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia.
          Per  gli  assicurati che alla data di entrata in vigore del
          presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa,  pur
          avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione
          di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di
          lavoro  di  cui  al comma precedente.  Tale disposizione di
          applica anche agli  assicurati  che  maturano  i  requisiti
          previsto entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
          del  presente  decreto,  In  tale  caso la comunicazione al
          datore di lavoro deve essere effettuata non oltre  la  data
          in cui i predetti requisiti vengano maturati.
          Nei  confronti  dei  lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati,  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n.
          604 in deroga  all'art.  11  della  legge  11  della  legge
          stessa.
          Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai
          commi  precedenti,  la  pensione  di  vecchiaia decorre dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  nel  quale  e'
          stata presentata la domanda.
          Nel  caso  che  venga  esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvanuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene, in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
          -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377
          (per il  titolo  si  veda  la  nota  all'art.  121)  e'  il
          seguente:
          "Art.  8.  -  Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con
          effetto della data di assunzione, tutti i dipendenti  delle
          esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte  dirette, cui sia
          attribuibile la qualifica impiegatizia a  norma  del  regio
          decreto-legge  13  novembre 1924, n.  1825, compresi quelli
          facenti parte del personale subalterno (commessi,  uscieri,
          fattorini),  che  abbiano  superato  il  periodo  di  prova
          previsto   dai   contratti   collettivi   della   categoria
          esattoriale.
          Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:
          a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali
          delle aziende appaltatrici;
          b)  coloro  che, pur avendo incarichi permanenti, prestanto
          servizio  intermittente,  salvo  che  il  servizio   stesso
          risulti  prestato per una durata inferiore alla media annua
          di 180 giorni ad orario normale;
          c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione
          provvisoria, delegata o di stralcio.
          Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti  assunti
          per  lavoratori  di  carattere  eccezionale o temporaneo ai
          sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o
          di legge".