Art. 124 
Esodo volontario del personale gia' dipendente delle esattorie  delle
                           imposte dirette 
1. Il personale di cui all'articolo 122, che  non  intende  avvalersi
del  diritto  di  essere  manutenuto  in   servizio   puo'   chiedere
l'applicazione  dei  benefici  previsti  del  presente  articolo  con
contestuale obbligo di risolvere anticipatamente il proprio  rapporto
di lavoro. 
2. A coloro che si avvalgono della facolta' di  cui  al  comma  1  e'
attribuita una maggiore anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno
di servizio effettivo prestato, fino ad un massimo di cinque anni, da
valere nei confronti dei fondi pensionistici, previsti per legge,  in
alternativa agli  effetti  del  raggiungimento  del  limite  di  eta'
pensionabile, ovvero della maturazione del diritto a pensione. 
3. In deroga alle norme di cui alla legge 2 aprile 1958,  n.  377,  e
successive modificazioni, il personale iscritto al fondo,  che  vuole
avvalersi  dei  benefici  di  cui   al   comma   2,   puo'   chiedere
l'applicazione della maggiore anzianita' ai  fini  del  diritto  alla
pensione  di  anzianita'  a  carico  della   assicurazione   generale
obbligatoria. In tal caso non si applicano le disposizioni  contenute
negli articoli 32 della citata legge n. 377 del 1958 e  nell'articolo
7 della legge 29 luglio 1971,  n.  587  e  l'importo  dei  contributi
versati nel  fondo  di  previdenza  e'  trasferito  all'assicurazione
generale obbligatoria a scomputo dell'onere  finanziario  di  cui  al
comma 6 del presente articolo. 
4. La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di  lavoro,  con
richiesta  di  applicazione  dei  benefici  previsti   dal   presente
articolo, deve essere presentata allo speciale  fondo  di  previdenza
per gli impiegati esattoriali ed al competente concessionario, a pena
di decadenza entro  tre  mesi  dall'entrata  in  funzione  del  nuovo
servizio di riscossione. Per il personale non iscritto  al  fondo  di
previdenza, la domanda va presentata alla compente  sede  provinciale
dell'Istituto Nazionale  della  previdenza  sociale,  il  trattamento
pensionistico decorre dal  primo  giorno  del  mese  successiva  alla
domanda ed il lavoratore e' esonerato  dall'obbligo  di  prestare  il
preavviso di cui all'articolo 2118 c.c. 
5. Coloro che  si  sono  avvalsi  dell'esodo  volontario  di  cui  al
presente articolo non possono essere  assunti,  a  qualsiati  titolo,
alle dipendenze dell'amministrazione dello  Stato  o  di  altri  enti
pubblici non economici, ne' possono svolgere  incarichi  affidati  da
tali amministrazioni. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano  nei
confronti del personale il cui rapporto di lavoro non e' regolato dai
contratti collettivi del settore esattoriale. 
7.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato da lire 10 miliardi per ciascuno degli  anni  1989,  1990  e
1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986, 1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per  l'anno  1988,
all'uopo utilizzando  quota  parte  della  proiezione  per  gli  anni
suddetti dell'accantonamento "Ristrutturazione della  amministrazione
finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  per  il
rimborso alle gestioni previdenziali delle somme erogate per  effetto
delle disposizioni recate dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 124:
          -  Il testo dell'art-. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377
          (per il  titolo  si  veda  la  nota  all'art.  121)  e'  il
          seguente:
          "Art.  32.  -  L'iscritto  al  Fondo che cessi dal prestare
          servizio alle dipendenze di esattorie o  ricevitorie  delle
          imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo
          di  contribuzione  per  la  pensione  di vecchiaia previsto
          dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi
          della  facolta'  della  prosecuzione  volontaria   di   cui
          all'art.  16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti
          volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito  di
          contribuzione,  conserva, per quattro anni dalla cessazione
          dal  servizio  o  dalla  data  cui  si  riferisce  l'ultimo
          contributo  volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i
          relativi diritti, sempreche' non eserciti  la  facolta'  di
          cui al comma successivo.
          L'iscritto  che  si  trovi  nelle condizioni anzidette puo'
          chiedere il pagamento, per una volta tanto,  di  una  somma
          pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al

          Fondo  ai  sensi  del  primo comma, punto 1), dell'art. 10,
          senza interessi.
          Il pagamento della predetta somma non puo'  essere  chiesto
          prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del
          rapporto  di  lavoro  ovvero  dalla  data  cui si riferisce
          l'ultimo contributo  volontario  versato  e  non  oltre  un
          quinquennio dalle date predette.
          Trascorso   tale   termine,  l'importo  dei  contributi  e'
          trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa  (ruolo
          dei  contributi  riservati)  con  riferimento  alla data di
          effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.
          In caso di riassunzione  in  servizio  presso  esattorie  o
          ricevitorie  delle  imposte  dirette  dopo  che abbia avuto
          luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma,  il
          lavoro  o  della  cessazione  della eventuale contribuzione
          volontaria, purche' ne  faccia  domanda  entro  il  termine
          perentorio   di   un   anno   dalla  riassunzione  provveda
          contemporaneamente  a  restituire  l'importo  della   somma
          percepita, maggiorata dell'interesse al saggio del 5,50 per
          cento  in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati
          trasferiti nei ruoli dell'assicurazione  facoltativa,  essi
          verranno  versati  al  Fondo,  sempreche'  non abbiano dato
          luogo  a  prestazione  nell'assicurazione  stessa.  Non  e'
          consentito il riscatto del periodo intermedio".
          -  Il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587,
          recante "Norme sul  riordinamento  del  Fondo  speciale  di
          previdenza  per  gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
          ricevitorie  delle  imposte  dirette",   pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  13  agosto  1971,  e' il
          seguente:
          "Art. 17 - La facolta' di cui al comma secondo dell'art. 32
          della legge 2 aprile 1958, n. 377, puo'  essere  esercitata
          anche  all'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal
          servizio  presso  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette,   abbia   conseguito   il   requisito   minimo  di
          contribuzione per la pensione di vecchiaia  previsto  dalla
          legge   citata.   Detta   facolta'  non  puo'  essere  piu'
          esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente  il
          compimento  dell'eta'  pensionabile  secondo  le  norme del
          Fondo.
          Una volta esercitata la facolta'  prevista  dal  precedente
          comma  non  e'  consentito il ripristino dell'iscrizione al
          Fondo".
          - Il testo dell'art. 2118 del codice civile e' il seguente:
          "Art. 2118 (Recesso dal contratto a  tempo  indeterminato).
          Ciascuno  dei  contraenti  puo'  recedere  dal contratto di
          lavoro  a  tempo  intederminato,  dando  il  preavviso  nel
          termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli
          usi o secondo equita'.
          In  mancanza  di  preavviso,  il  recedente e' tenuto verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione  che  sarebbe  spetta  per   il   periodo   di
          preavviso.
          La  stessa  indennita'  e'  dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro".