Art. 124 Esodo volontario del personale gia' dipendente delle esattorie delle imposte dirette 1. Il personale di cui all'articolo 122, che non intende avvalersi del diritto di essere manutenuto in servizio puo' chiedere l'applicazione dei benefici previsti del presente articolo con contestuale obbligo di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. 2. A coloro che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 e' attribuita una maggiore anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato, fino ad un massimo di cinque anni, da valere nei confronti dei fondi pensionistici, previsti per legge, in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di eta' pensionabile, ovvero della maturazione del diritto a pensione. 3. In deroga alle norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il personale iscritto al fondo, che vuole avvalersi dei benefici di cui al comma 2, puo' chiedere l'applicazione della maggiore anzianita' ai fini del diritto alla pensione di anzianita' a carico della assicurazione generale obbligatoria. In tal caso non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32 della citata legge n. 377 del 1958 e nell'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587 e l'importo dei contributi versati nel fondo di previdenza e' trasferito all'assicurazione generale obbligatoria a scomputo dell'onere finanziario di cui al comma 6 del presente articolo. 4. La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con richiesta di applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, deve essere presentata allo speciale fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali ed al competente concessionario, a pena di decadenza entro tre mesi dall'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione. Per il personale non iscritto al fondo di previdenza, la domanda va presentata alla compente sede provinciale dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successiva alla domanda ed il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di prestare il preavviso di cui all'articolo 2118 c.c. 5. Coloro che si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiati titolo, alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici non economici, ne' possono svolgere incarichi affidati da tali amministrazioni. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro non e' regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale. 7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato da lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986, 1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni suddetti dell'accantonamento "Ristrutturazione della amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rimborso alle gestioni previdenziali delle somme erogate per effetto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Note all'art. 124: - Il testo dell'art-. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 (per il titolo si veda la nota all'art. 121) e' il seguente: "Art. 32. - L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facolta' della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreche' non eserciti la facolta' di cui al comma successivo. L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette puo' chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, senza interessi. Il pagamento della predetta somma non puo' essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette. Trascorso tale termine, l'importo dei contributi e' trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo. In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreche' non abbiano dato luogo a prestazione nell'assicurazione stessa. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio". - Il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587, recante "Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 13 agosto 1971, e' il seguente: "Art. 17 - La facolta' di cui al comma secondo dell'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, puo' essere esercitata anche all'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facolta' non puo' essere piu' esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. Una volta esercitata la facolta' prevista dal precedente comma non e' consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo". - Il testo dell'art. 2118 del codice civile e' il seguente: "Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di lavoro a tempo intederminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spetta per il periodo di preavviso. La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro".