Art. 127 
            Notificazione degli atti e dei provvedimenti 
 
  1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal
presente  decreto  si  applicano,  in  quanto  non  sia  diversamente
stabilito,  le  disposizioni  dell'articolo  60   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
          Nota all'art. 127:
          Il testo dell'art. 60  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in materia di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi),
          pubblicato nel suppl. ord.  n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.
          268 del 16 ottobre 1973, e' il seguente:
          "Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli avvisi e
          degli  altri atti che per legge devono essere notificati al
          contribuente e' eseguita secondo le norme  stabilite  dagli
          articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con
          le seguenti modifiche:
          a)  la  notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero
          dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
          b) il  messo  deve  fare  sottoscrivere  dal  consegnatario
          l'atto  o  l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
          consegnatario non ha sottoscritto;
          c) salvo il caso di consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in

          mani  proprie,  la  notificazione  deve  essere  fatto  nel
          domicilio fiscale del destinatario;
          d) e' in facolta' del contribuente  di  eleggere  domicilio
          presso  una  persona  o  un  ufficio nel comune del proprio
          domicilio fiscale per la notificazione degli atti  o  degli
          avvisi  che  lo  riguardano.  In  tal  caso  l'elezione  di
          domicilio deve risultare espressamente dalla  dichiarazione
          annuale  ovvero da altro atto comunicato successivamente al
          competente ufficio imposte a mezzo di lettera  raccomandata
          con avviso di ricevimento;
          e)   quando   nel   comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio e  azienda  del
          contribuente,  l'avviso  del  deposito prescritto dall'art.
          140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del
          comune e la notificazione, ai  fini  della  decorrenza  del
          termine  per  ricorrere,  si  ha  per  eseguita nell'ottavo
          giorno successivo a quello di affissione;
          f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,  146,
          150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
          L'elezione  di domicilio non risultante dalla dichiarazione
          annuale ha effetto dal  sessantesimo  giorno  successivo  a
          quello   della  data  di  ricevimento  della  comunicazione
          prevista alla lettera d) del comma precedente.
          Le  variazioni  e  le  modificazioni   dell'indirizzo   non
          risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effettuato, ai
          fini   delle   notificazioni,   dal   sessantesimo   giorno
          successivo a quello  dell'avvenuta  variazione  anagrafica,
          giuridica,  del trentesimo giorno successivo a quello della
          ricezione  da  parte   dell'ufficio   della   comunicazione
          prescritta   nel   secondo,   comma  dell'art.  36.  Se  la
          comunicazione e' stata omessa la notificazione e'  eseguita
          validamente  nel  comune  di  domicilio  fiscale risultante
          dall'ultima dichiarazione annuale".