Art. 130 
                           Norme abrogate 
 
  1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione  del  servizio,
le disposizioni di cui all'articolo 25  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639,  e  all'articolo  17  della
legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito  nell'articolo  17-ter,
secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto
salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni
dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e
29 settembre 1973, n. 603. 
  2. Sono abrogate, altresi', tutte  le  disposizioni  che  regolano,
mediante  rinvio  al  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  la
riscossione coattiva delle imposte, dei redditi doganali, delle tasse
sulle concessioni governative e di  ogni  altra  entrata,  diritto  o
accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi
1  e  2,  ed  ogni  altra  norma  incompatibile  con  la  riscossione
disciplinata del presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra,
scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio,
ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la  procedura  di
cui al citato regio  decreto  n.  639  del  1910,  l'ente  impositore
provvede alla formazione del ruolo secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 67, comma 2. 
  3. Nulla e' innovato per la riscossione  coattiva  dei  crediti  da
promuovere nell'ambito della mutua  assistenza  tra  i  Paesi  membri
della C.E.E. ai sensi degli articoli 346-bis,  34-ter,  346-quater  e
346-qunquies  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia  dognale,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
 
          Note all'art. 130:
          -  Il  testo  dell'art. 25 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, recante disposizioni in
          materia di imposta comunale  sulle  pubblicita'  e  diritti
          sulle pubbliche affissioni" pubblicato nel suppl. ord. n. 2
          alla  Gazzetta  Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, era
          il seguente:
          "Art. 25 (Procedimento  esecutivo)  -  L'imposta  dovuta  a
          seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei
          tempi e nei modi prescritti dal regio decreto e' recuperata
          col  procedimento  esecutivo  previsto dal regio decreto 14
          aprile 1910, n. 639.
          Per la vidimazione dell'ingiunzione e' competente  il  pre-
          tore  avente  giurisdizione  sul  territorio del comune del
          quale e' stata effettuata la pubblicita'".
          - Il testo dell'articolo 17-ter, secondo comma, della legge
          10 maggio 1976, n. 319, come  introdotto  dall'art.  3  del
          decreto-legge  28  febbraio  1981  n.  38,  convertito  con
          modificazioni della legge 23 aprile 1981,  n.  153  era  il
          seguente:
          "Art.  17-ter    La  riscossione  e'  effettuata secondo le
          disposizioni di cui al  testo  unico  approvato  con  regio
          decreto 14 aprile 1910, n.  639".
          -  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 maggio
          1963, n. 858  pubblicato  nel  suppl.  ord.  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 171 del 27 giugno 1963, ha approvato il testo
          unico delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle
          imposte dirette.
          -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n.   603,  pubblicato  nel  suppl.  ord.  n.  2  alla
          Gazzetta  Ufficiale,  n.  268 del 16 ottobre 1973, revoca e
          modifiche ed integrazioni al testo unico  delle  leggi  sui
          servizi della riscossione delle imposte dirette.
          -  Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910, approva il
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
          -  Il  testo  degli  articoli  346-bis,  346  quater  e 346
          quinquies, del testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia doganale e' il seguente:
          "Art.  346-bis  (Assistenza  agli  altri Stati membri delle
          Comunita' europee per il recupero di  crediti  sorti  negli
          stati  membri)  - A richiesta degli organi competenti degli
          altri    Stati    membri    delle     Comunita'     Europee
          l'amministrazione   doganale   provvede   relativamente  ai
          crediti  di  cui  all'art.  346-quater  sorti  negli  Stati
          medesimi.
          1)  A  fornire  informazioni sul conto di persone fisiche o
          giuridiche,   avvalendosi   per   l'assunzione   di    tali
          informazioni   dei  poteri  conferiti  all'amministrazione,
          doganale medesima dalle vigenti disposizioni  nazionali  ai
          fini  del  recupero dei crediti di analoga natura sorti nel
          territorio della Repubblica; le informazioni possono essere
          fornite  quando  rileverebbero  un   segreto   commerciale,
          industriale  o  professionale  quando  la loro divulgazione
          potrebbe pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblico;
          2) a curare che si proceda con l'osservanza  delle  vigenti
          disposizioni  nazionali  alla  notifica  nei  confronti  di
          persone fisiche e giuridiche di atti, sentenze e  decisioni
          emanati negli Stati membri richiedenti;
          3)  A dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi
          dagli organi esteri richiedenti, alla  azione  di  recupero
          dei  crediti nei confronti di persone fisiche e giuridiche,
          secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente  testo
          unico, e previa emissione di apposita ingiunzione;
          4)  Ad  adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi
          dagli  organi  esteri  richiedenti,  misure  cautelari  per
          garantire il recupero dei crediti.
          L'amministrazione doganale da' corso all'azione di recupero
          di cui al precedente comma, punto 3) soltanto:
          a)   se  la  richiesta  e'  accompagnata  da  un  esemplare
          originale e da una copia  autentica  del  titolo  esecutivo
          emesso  nell'altro  Stato  membro  e  dagli eventuali altri
          documenti necessari ai fini del recupero del credito;
          b)  se  la  richiesta  contiene  l'indicazione della data a
          decorrere  dalla  quale   e'   possibile   procedere   alla
          esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato
          membro nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo
          esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la
          procedura  di  recupero  a'  stata in esso intrapresa pero'
          portare al pagamento integrale del credito;
          c) se  il  recupero  del  credito  e'  di  natura  tale  da
          provocare,  a  causa  della  situazione del debitore, gravi
          difficolta' d'ordine economico  o  sociale  nel  territorio
          della Repubblica.
          Per   il   pagamento  delle  somme  dovute  previo  assenso
          dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al
          debitore  dilazioni  e  rateazioni  nei  limiti   ed   alle
          condizioni  previste, dalle vigenti disposizioni nazionali.
          Le somme eventualmente riscosse a titolo di  interessi  per
          le dilazioni e rateazioni accordate ovvero per il ritardato
          pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.
          L'interessato che intende contestare il credito o il titolo
          esecutivo  emesso  nell'altro Stato membro ovvero le misure
          cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai  sensi
          del  primo  comma, punto 4), deve agire l'organo competente
          dello Stato membro, in conformita' delle leggi ivi vigenti;
          in tal caso l'amministrazione doganale,  ricevuta  notifica
          dell'avvenuta  impugnazione,  dispone  la sospensione della
          procedura esecutiva fino alla decisione  di  detto  organo,
          adottando  ove  lo  ritenga  necessario le misure cautelari
          consentite  dalle  vigenti   disposizioni   nazionali   per
          garantire  il  recupero  di  crediti  di analoga natura. Se
          sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale,
          la cui  decisione  sia  favorevole  all'organo  richiedente
          dell'altro Stato membro, e permetta il ricupero del credito
          nello  Stato medesimo la procedura esecutiva riprende sulla
          base del nuovo titolo.
          L'interessato  che  intende  contestare  gli   atti   della
          procedura    esecutiva    intrapresa   dall'amministrazione
          doganale deve adire il compente organo  di  Stato  italiano
          con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti.
          Art.  346-ter  (Richiesta  di  assistenza  agli altri Stati
          membri delle Comunita' Europee per il recupero  di  crediti
          sorti  nel territorio della Repubblica) - L'amministrazione
          doganale,  relativamente  ai  crediti   di   cui   all'art.
          346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale,
          ove  occorra,  dell'assitenza degli organi competenti degli
          altri Stati membri delle Comunita' Europee, richiedono  che
          nei  confronti  di  persone  fisiche  o  giuridiche vengano
          fornite informazioni, eseguite notifiche di atti  sentenze,
          e  decisione intraprese procedure esecutive ed esecutive ed
          adottate misure cautelative.
          Se la domanda di assistenza non consiste  soltanto  in  una
          richiesta  di  informazioni  il  provvedimento del quale si
          chiede la notifica ovvero in base al quale  si  chiude  che
          sia  intrapresa  la procedura esecutiva e siano adottate le
          misure  cautelative,  nonche' gli altri documenti necessari
          ai fini del recupero devono essere trasmessi in originale o
          in copia autentica.
          Se riguarda il recupero di  un  credito,  la  domanda  deve
          contenere  l'indicazione della data a decorrere dalla quale
          e'  possibile  procedere   alla   esecuzione   secondo   le
          disposizioni nazionali vigenti nonche' la dichiarazione che
          il  credito  ed il titolo esecutivo non sono contestati nel
          territorio della Repubblica  e  che  la  procedura  per  il
          ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al
          pagamento integrale del credito.
          Eventuali  azioni  in sede amministrativa o giurisdizionale
          per contestare il credito o il titolo esecutivo  ovvero  le
          misure   cautelative,  adottate  nell'altro  Stato  membro,
          devono  essere  proposte  davanti  ai   competenti   organi
          nazionali,  in tali casi l'amministrazione doganale informa
          il competente organo dell'altro Stato, membro ai fini della
          sospensione, della procedura di esecuzione  ivi  intrpresa.
          Se  la  contestazione  riguarda  i  provvedimenti esecutivi
          adottati   nell'altro   Stato,    membro    su    richiesta
          dell'amministrazione   anzidetta,   l'azione   va  proposta
          davanti al competente organo dello Stato medesimo.
          Art. 346-quater (Crediti ammessi alla mutua  assistenza)  -
          Le  disposizioni  degli  articoli  346  bis  e  346-ter  si
          applicano ai crediti relativi:
          a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre  misure
          che  fanno  parte  del sistema di funzionamento integrale e
          parziale del Fondo Europeo Agricolo di  orientamento  e  di
          garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro
          di tali misure;
          b)  ai  prelievi  agricoli ai sensi dell'art. 2 lettera a),
          della decisione n. 70/243/CECA, CEE,  EURATOM  e  dell'art.
          128, lettera a) dell'atto di adesione;
          c)  ai dazi doganali ai sensi dell'art. 2, lettera b) della
          suddetta decisione e dell'art. 128 lettera b), dell'atto di
          adesione;
          d) alle spese ed agli interessi relativi  ai  recuperi  dei
          crediti sopraindicati.
          I  crediti  di  cui  al  precedente  comma  non  godono  di
          privilegi nello  Stato  membro  al  quale  viene  volta  la
          domanda  di  assistenza. La prescrizione dei crediti stessi
          e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato  in  cui
          sono   sorti,   agli  effetti  della  sospensione  e  dalla
          interruzione  della  prescrizione,  gli  atti  di  recupero
          eseguiti  nello  Stato al quale e' stata rivolta la domanda
          di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il
          credito e' sorto.
          E' fatta salva l'assistenza  piu'  ampia  che  puo'  essere
          accordata  o  richiesta  a  taluni  dei Stati membri, delle
          Comunita'  Europee  in  virtu'  di  particolari  accordi  o
          convenzioni.
          Art.  346-quinquies (Norme di esecuzione) - Il Ministro per
          le  finanze  stabilisce  con  proprio  decreto   le   norme
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  precedenti articoli del
          presente capo, anche sulla  base  di  quelle  adottate  dei
          competenti   organi   delle  Comunita'  Europee,  ai  sensi
          dell'art. 22 della direttiva del  Consiglio,  dei  Ministri
          delle  Comunita'  Europee  n.  76/308/CEE  in data 15 marzo
          1976;  le   norme   relative   alla   conversione   ed   al
          trasferimento   delle   somme  ricuperate  e  dei  relativi
          interessi e spese dello Stato in cui e'  sorto  il  credito

          sono emanate di concerto il Ministro per il tesoro.
          Qualora,   in  relazione  alle  esigenze  connesse  con  lo
          sviluppo della  mutua  assistenza  amministrativa  fra  gli
          Stati  membri delle Comunita' europee a fini della gestione
          dell'Unione doganale, se  ne  ravvisi  la  opportunita'  il
          Ministro  per le finanze puo' con proprio decreto stabilire
          che    taluni    compiti    degli     uffici     periferici
          dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della
          mutua  assistenza  medesima  siano  devoluti ad un apposito
          ufficio centrale delle dirette dipendenze  della  Direzione
          generale  delle  dogane e delle imposte indirette, con sede
          in Roma".