Art. 130 Norme abrogate 1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603. 2. Sono abrogate, altresi', tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei redditi doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata del presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2. 3. Nulla e' innovato per la riscossione coattiva dei crediti da promuovere nell'ambito della mutua assistenza tra i Paesi membri della C.E.E. ai sensi degli articoli 346-bis, 34-ter, 346-quater e 346-qunquies del testo unico delle disposizioni legislative in materia dognale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Note all'art. 130: - Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni" pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, era il seguente: "Art. 25 (Procedimento esecutivo) - L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal regio decreto e' recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per la vidimazione dell'ingiunzione e' competente il pre- tore avente giurisdizione sul territorio del comune del quale e' stata effettuata la pubblicita'". - Il testo dell'articolo 17-ter, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni della legge 23 aprile 1981, n. 153 era il seguente: "Art. 17-ter La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 27 giugno 1963, ha approvato il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, n. 268 del 16 ottobre 1973, revoca e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910, approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. - Il testo degli articoli 346-bis, 346 quater e 346 quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e' il seguente: "Art. 346-bis (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunita' europee per il recupero di crediti sorti negli stati membri) - A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunita' Europee l'amministrazione doganale provvede relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati medesimi. 1) A fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione, doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del recupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono essere fornite quando rileverebbero un segreto commerciale, industriale o professionale quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblico; 2) a curare che si proceda con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali alla notifica nei confronti di persone fisiche e giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti; 3) A dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di recupero dei crediti nei confronti di persone fisiche e giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico, e previa emissione di apposita ingiunzione; 4) Ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il recupero dei crediti. L'amministrazione doganale da' corso all'azione di recupero di cui al precedente comma, punto 3) soltanto: a) se la richiesta e' accompagnata da un esemplare originale e da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli eventuali altri documenti necessari ai fini del recupero del credito; b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale e' possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura di recupero a' stata in esso intrapresa pero' portare al pagamento integrale del credito; c) se il recupero del credito e' di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficolta' d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica. Per il pagamento delle somme dovute previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni e rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste, dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni e rateazioni accordate ovvero per il ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve agire l'organo competente dello Stato membro, in conformita' delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando ove lo ritenga necessario le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il recupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro, e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo. L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il compente organo di Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti. Art. 346-ter (Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunita' Europee per il recupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica) - L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assitenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunita' Europee, richiedono che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti sentenze, e decisione intraprese procedure esecutive ed esecutive ed adottate misure cautelative. Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiude che sia intrapresa la procedura esecutiva e siano adottate le misure cautelative, nonche' gli altri documenti necessari ai fini del recupero devono essere trasmessi in originale o in copia autentica. Se riguarda il recupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale e' possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al pagamento integrale del credito. Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative, adottate nell'altro Stato membro, devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali, in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato, membro ai fini della sospensione, della procedura di esecuzione ivi intrpresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato, membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo. Art. 346-quater (Crediti ammessi alla mutua assistenza) - Le disposizioni degli articoli 346 bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi: a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di funzionamento integrale e parziale del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure; b) ai prelievi agricoli ai sensi dell'art. 2 lettera a), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a) dell'atto di adesione; c) ai dazi doganali ai sensi dell'art. 2, lettera b) della suddetta decisione e dell'art. 128 lettera b), dell'atto di adesione; d) alle spese ed agli interessi relativi ai recuperi dei crediti sopraindicati. I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene volta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti, agli effetti della sospensione e dalla interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito e' sorto. E' fatta salva l'assistenza piu' ampia che puo' essere accordata o richiesta a taluni dei Stati membri, delle Comunita' Europee in virtu' di particolari accordi o convenzioni. Art. 346-quinquies (Norme di esecuzione) - Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dei competenti organi delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio, dei Ministri delle Comunita' Europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese dello Stato in cui e' sorto il credito sono emanate di concerto il Ministro per il tesoro. Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunita' europee a fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunita' il Ministro per le finanze puo' con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale delle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma".