Art. 131 
             Trasferimento delle esattorie gestito dalla 
                     Societa' Esattorie Vacanti 
 
  1. Prima dell'entrata in funzione del  servizio  e  successivamente
alla determinazione degli ambiti territoriali prevista  dall'articolo
114, la gestione  di  esattorie  conferite  alla  Societa'  Esattorie
Vacanti  puo'  essere  trasferita  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, previo assenso  della  societa'  stessa  ad  altro  soggetto
avente i requisiti di cui all'articolo 31 che ne faccia richiesta; la
misura dell'aggio  sulle  somme  riscosse  mediante  ruoli  non  puo'
superare il 6,72 per cento. 
  2. Nel  decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente  comma  sono
riportate le condizioni che il richiedente si obbliga  a  rispettare,
previa  sottoscrizione  di  apposita  concenzione  con  la   Societa'
Esattorie Vacanti regolante: 
a) l'eventuale personale da assumere, in aggiunta a quello rientrante
   nella previsione di cui  al  primo  comma  dell'articolo  140  del
   decreto del Presidente della repubblica 15 maggio 1963, n. 858; 
b) il  pagamento  in  favore   della   Societa'   Esattorie   Vacanti
   dell'importo delle anticipazioni effettuate in virtu' dell'obbligo
   del  non  riscosso  come  riscosso  nonche'   del   valore   delle
   attrezzature riferite alla gestione da trasferire; 
c) il subentro da parte del richiedente nei  contratti  di  locazione
   stipulati dalla Societa' Esattorie Vacanti. 
  3. E' abrogato, con decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 18
ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
dicembre 1983, n. 681. 
 
          Note all'art. 131:
          -  Il  primo comma dell'art. 140 del decreto del Presidente
          della Repubblica 15 maggio 1963, n.  858  prevede  che  "Il
          personale, che alla scadenza di cessazione del contratto di
          esattoria e ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi
          al  Fondo  di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in
          servizio senza soluzione di continuita'".
          - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18  ottobre  1983,
          n.  568  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21
          ottobre 1983), convertito, con modificazioni della legge  9
          dicembre 1983, n. 681), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  344 del 16 dicembre 1983, delle imposte dirette nonche'
          nelle tesorerie comunali e provinciali", era il seguente:
          "Art. 2 - Gli esattori e  ricevitori  provinciali  che  non
          intendano  avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo
          precedente debbono notificare entro il 10 novembre 1983,  a
          mezzo  ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente
          di finanza, atto di rinuncia alla proroga  della  gestione.
          La  rinuncia  alla  gestione  di  una esattoria per effetto
          tutte le gestioni di esattori conferite al rinunciante.
          2.  Le  esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare
          si e' avvalso  della  facolta'  di  rinuncia  alla  proroga
          essere  conferite  d'ufficio per l'anno 1984, con aggio non
          superiore a quello determinato ai sensi delle  disposizioni
          richiamate  nel primo comma dell'art. 1, se il conferimento
          d'ufficio non puo' essere effettuato entro il  30  novembre
          1983,  le  stesse  devono conferite alla Societa' esattorie
          vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n.  524.
          3. Con decreto del Ministro delle Finanze  la  gestione  di
          esattorie  conferite  alla  societa' esattorie vacanti puo'
          essere trasferita, previo assenso della Societa' stessa, ad
          istituti  ed  aziende,  il  credito   titolari   di   altre

          esattorie, che ne facciano richiesta. In tal caso la misura
          dell'aggio  non  puo'  superare quella richiamata nel primo
          comma dell'art. 1".