Art. 131 Trasferimento delle esattorie gestito dalla Societa' Esattorie Vacanti 1. Prima dell'entrata in funzione del servizio e successivamente alla determinazione degli ambiti territoriali prevista dall'articolo 114, la gestione di esattorie conferite alla Societa' Esattorie Vacanti puo' essere trasferita con decreto del Ministro delle finanze, previo assenso della societa' stessa ad altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 31 che ne faccia richiesta; la misura dell'aggio sulle somme riscosse mediante ruoli non puo' superare il 6,72 per cento. 2. Nel decreto ministeriale di cui al precedente comma sono riportate le condizioni che il richiedente si obbliga a rispettare, previa sottoscrizione di apposita concenzione con la Societa' Esattorie Vacanti regolante: a) l'eventuale personale da assumere, in aggiunta a quello rientrante nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 140 del decreto del Presidente della repubblica 15 maggio 1963, n. 858; b) il pagamento in favore della Societa' Esattorie Vacanti dell'importo delle anticipazioni effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso nonche' del valore delle attrezzature riferite alla gestione da trasferire; c) il subentro da parte del richiedente nei contratti di locazione stipulati dalla Societa' Esattorie Vacanti. 3. E' abrogato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681.
Note all'art. 131: - Il primo comma dell'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 prevede che "Il personale, che alla scadenza di cessazione del contratto di esattoria e ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuita'". - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 ottobre 1983), convertito, con modificazioni della legge 9 dicembre 1983, n. 681), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1983, delle imposte dirette nonche' nelle tesorerie comunali e provinciali", era il seguente: "Art. 2 - Gli esattori e ricevitori provinciali che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria per effetto tutte le gestioni di esattori conferite al rinunciante. 2. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si e' avvalso della facolta' di rinuncia alla proroga essere conferite d'ufficio per l'anno 1984, con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'art. 1, se il conferimento d'ufficio non puo' essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono conferite alla Societa' esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524. 3. Con decreto del Ministro delle Finanze la gestione di esattorie conferite alla societa' esattorie vacanti puo' essere trasferita, previo assenso della Societa' stessa, ad istituti ed aziende, il credito titolari di altre esattorie, che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non puo' superare quella richiamata nel primo comma dell'art. 1".