Art. 14 Vigilanza e controllo 1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonche', ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione. 2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata qualsiasi causa di sopravvenuta isufficienza della cauzione nonche' la regolarita' del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le istruzioni per lo svolgimento delle attivita' di ispezione di cui al comma 1. 4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione.