Art. 14 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. I  concessionari  sono  soggetti  alla  vigilanza  del  servizio
centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente
intendente di finanza, periodiche verifiche  ordinarie  e  di  cassa,
nonche',  ove   occorra,   verifiche   di   carattere   straordinario
sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione. 
  2. Nell'esercizio della  vigilanza  deve,  in  particolare,  essere
accertata qualsiasi causa di sopravvenuta isufficienza della cauzione
nonche' la regolarita'  del  pagamento  dei  premi  di  assicurazione
relativi ai beni costituenti la cauzione stessa. 
  3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di  entrata  in  funzione  del  servizio,  verranno
impartite  le  istruzioni  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
ispezione di cui al comma 1. 
  4.  Le  iscrizioni  ipotecarie  sono  rinnovate,  d'ufficio,   alla
scadenza,   dal   conservatore   dei   registri   immobiliari    fino
all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione.