Art. 15 Sospensione cautelare dell'attivita' di gestione 1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, puo' disporre cautelarmente la sospensione dell'attivita' di gestione del concessionario. 2. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, nel disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede alla sospensione delle finanze provvede alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un termine non superiore a sessanta giorni.