Art. 15 
          Sospensione cautelare dell'attivita' di gestione 
 
  1. Quando il concessionario  abbia  commesso  abusi  nell'esercizio
delle sue funzioni o non abbia effettuato  in  tutto  o  in  parte  i
versamenti alle prescritte scadenze o sia in  corso  l'espropriazione
forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto  dall'articolo
20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di
cui  all'articolo  3,  puo'  disporre  cautelarmente  la  sospensione
dell'attivita' di gestione del concessionario. 
  2. Qualora vengano a mancare uno  o  piu'  dei  requisiti  o  delle
condizioni stabiliti nell'articolo 31, nel  disciplinare  speciale  o
nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il  Ministro
delle finanze provvede alla sospensione delle finanze  provvede  alla
sospensione  cautelare  del  concessionario  e,  contestualmente,  lo
invita a ripristinare i suddetti  requisiti  o  condizioni  entro  un
termine non superiore a sessanta giorni.