Art. 16 
                Nomina e funzioni del commissionario 
 
  1. Quando, ai sensi dell'articolo 15, viene disposta la sospensione
del  coencessionario,   il   Ministro   delle   finanze   nomina   un
commissionario, da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei  revisori
ufficiali dei conti, che assume la titolarita'  dei  poteri  inerenti
alla rappresentanza e alla gestione del servizio di riscossione. 
  2. Con lo stesso decreto di nomina viene  determinato  il  compenso
spettante al commissario ed e' disposto che  venga  prestata  congrua
garanzia anche per mezzo di fideiussione. 
  3.  Le  spese  della  sostituzione  ed  il  compenso  spettante  al
commissario sono a carico del concessionario. In caso  di  insolvenza
del concessionario l'onere  e'  ripartito  proporzionalmente  tra  lo
Stato e gli altri enti interessati. 
  4. Subito dopo la norma, il commissario e l'intendente  di  finanza
devono apporre  le  proprie  firme  in  calce  all'ultima  operazione
risultante dalla  documentazione  tenuta  dal  concessionario  e  dai
bollettari in carico al medesimo.