Art. 16 Nomina e funzioni del commissionario 1. Quando, ai sensi dell'articolo 15, viene disposta la sospensione del coencessionario, il Ministro delle finanze nomina un commissionario, da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che assume la titolarita' dei poteri inerenti alla rappresentanza e alla gestione del servizio di riscossione. 2. Con lo stesso decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario ed e' disposto che venga prestata congrua garanzia anche per mezzo di fideiussione. 3. Le spese della sostituzione ed il compenso spettante al commissario sono a carico del concessionario. In caso di insolvenza del concessionario l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati. 4. Subito dopo la norma, il commissario e l'intendente di finanza devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dalla documentazione tenuta dal concessionario e dai bollettari in carico al medesimo.