Art. 17 
                     Cessazione del commissario 
 
  1. Quando sono venute meno le  ragioni  che  hanno  determinato  la
nomina del commissario, i Ministro delle finanze, sentito  il  parere
della commissione, di cui all'articolo 3, dispone la  cessazione  del
commissario   e   riammette   nella   gestione   del   servizio    il
concessionario.