Art. 18 
                      Recesso dalla concessione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione
biennale  dei  compensi  di  cui  all'articolo  61,   comma   8,   il
concessionario ha facolta' di recedere dalla concessione con  effetto
dal primo giorno del sesto mese successivo alla  presentazione  della
relativa dichiarazione. 
  2. La dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi previsti dal
codice di preocedura civile, al servizio centrale il  quale  provvede
ad informare il competente intendente di finanza. 
  3. Si applicano al  concessionario  recedente  le  norme  contenute
nell'articolo 41, commi 1 e 2.