Art. 18 Recesso dalla concessione 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 61, comma 8, il concessionario ha facolta' di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. 2. La dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi previsti dal codice di preocedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il competente intendente di finanza. 3. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'articolo 41, commi 1 e 2.