Art. 19 
                      Revoca della concessione 
 
  1.  Nella  ipotesi  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,   se   il
concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, a ripristinare
i requisiti e le condizioni venuti meno, il  Ministro  delle  ginanze
dispone la revoca. 
  2. La revoca non attribuisce al  concessionario  alcun  diritto  di
indennizzo.