Art. 19 Revoca della concessione 1. Nella ipotesi di cui all'articolo 15, comma 2, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, a ripristinare i requisiti e le condizioni venuti meno, il Ministro delle ginanze dispone la revoca. 2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.