Art. 20 Decadenza della concessione 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora: a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione; b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarita' ed in particolare con effettui alle prescrizioni scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti; c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare; d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3; e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che verranno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito; f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54; g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'articolo 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione; h) negli altri casi previsti dal presente decreto. 2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il competente intendente di finanza. 4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.
Nota all'art. 20: La legge 4 ottobre 1986, n. 657 recante "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e' entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.