Art. 20 
                     Decadenza della concessione 
 
  1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora: 
a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione; 
b) commetta  gravi  o  reiterati  abusi  od   irregolarita'   ed   in
   particolare con effettui alle prescrizioni scadenze in tutto o  in
   parte i versamenti dovuti; 
c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e  dal
   relativo disciplinare; 
d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita'  del  servizio,  di
   assumere il servizio di tesoreria a richiesta  degli  enti  locali
   interessati e quello di riscossione di  altre  entrate  o  crediti
   previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3; 
e) risulti  inadempiente  agli  obblighi  derivanti  dalle  leggi  in
   materia di lavoro e previdenza, nonche' dai  contratti  collettivi
   per gli  addetti  al  servizio  di  riscossione  dei  tributi  che
   verranno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione
   per gli addetti ai quali, alla data di  entrata  in  vigore  della
   legge  4  ottobre  1986,  n.  657  era  applicata  la   disciplina
   contrattuale del settore del credito; 
f) non presti o non adegui la  cauzione  nei  termini  stabiliti  dal
   disciplinare  speciale  di  cui  all'articolo  9,   comma   1,   e
   dall'articolo 54; 
g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi  dell'articolo  17
   nella  gestione   del   servizio,   per   cause   non   imputabili
   all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento  di
   sospensione; 
h) negli altri casi previsti dal presente decreto. 
  2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da  motivata
e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 
  3. Alla dichiarazione di decadenza  si  provvede  con  decreto  del
Ministro delle finanze, sentiti  la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 3 e il competente intendente di finanza. 
  4. Il concessionario non  ha  diritto  ad  indennizzo  in  caso  di
decadenza. 
 
          Nota all'art. 20:
          La  legge 4 ottobre 1986, n. 657 recante "Delega al Governo
          per  la  istituzione  e  la  disciplina  del  servizio   di
          riscossione  dei  tributi",  e  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e' entrata in  vigore
          il giorno successivo alla sua pubblicazione.