Art. 21 
Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione 
 
  1. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione  sono
notificati, a cura del  servizio  centrale,  nei  modi  previsti  dal
codice  di  procedura  civile,  entro  quindici  giorni  dalla   loro
adozione. 
  2. Avverso i provvedimenti e' ammessa opposizione al Ministro delle
finanze entro il termine di trenta giorni  dalla  loro  notifica.  Il
Ministro decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.