Art. 21 Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione 1. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono notificati, a cura del servizio centrale, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla loro adozione. 2. Avverso i provvedimenti e' ammessa opposizione al Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. Il Ministro decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.