Art. 22 Effetti della revoca e della decadenza 1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza prova il concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario revocato o decaduto, dando incarico ai sindaci di garantire che al provvedimento di revoca o di decadenza venga data idonea pubblicita', anche mediante l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso intendente provvede inoltre a ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti la gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di tali operazioni e' redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario revocato o decaduto o di ufficio se questi non e' presente. 3. Per la riattivazione del servizio della riscossione l'amministrazione provvede alla nomina di un commissario governativo e si applicano le disposizioni del Capo V. 4. I bollettari, i ruoli, i registri e i documenti ritirati al concessionario sono consegnati dal competente intendente di finanza, con apposito processo verbale, al commissario governativo. 5. Il concessionario revocato o decaduto ha facolta' di intervenire alle operazioni di consegna.