Art. 22 
               Effetti della revoca e della decadenza 
 
  1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza  prova  il
concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i  messi
notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 
  2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non  effettuare
pagamenti al concessionario revocato o decaduto,  dando  incarico  ai
sindaci di garantire che al provvedimento di revoca  o  di  decadenza
venga  data  idonea  pubblicita',  anche  mediante  l'affissione   di
appositi avvisi. Lo stesso intendente provvede inoltre a  ritirare  i
bollettari,  i  ruoli,  i  registri  e  i  documenti  riguardanti  la
gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di tali operazioni  e'
redatto processo verbale in  contraddittorio  con  il  concessionario
revocato o decaduto o di ufficio se questi non e' presente. 
  3.  Per   la   riattivazione   del   servizio   della   riscossione
l'amministrazione provvede alla nomina di un commissario  governativo
e si applicano le disposizioni del Capo V. 
  4. I bollettari, i ruoli, i registri  e  i  documenti  ritirati  al
concessionario sono consegnati dal competente intendente di  finanza,
con apposito processo verbale, al commissario governativo. 
  5. Il concessionario revocato o decaduto ha facolta' di intervenire
alle operazioni di consegna.