Art. 23 Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della concessione 1. Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuita'. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di eta' e abbiano maturato il diritto alla pensione, fermo restanto quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
Nota all'art. 23: Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 e' il seguente: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a pre- stare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita', contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS, o di trattamenti sostitutivi, esclusi od esonerati dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato dal datore di lavoro, almeno sei mesi prima dalla data di conseguimento del diritto della pensione e della vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro, deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro, per avvenuto il raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".