Art. 23 
               Mantenimento in servizio del personale 
in caso di cessazione della concessione 
 
  1. Il personale, che alla scadenza o cessazione  della  concessione
risulti iscritto da almeno  tre  mesi  al  fondo  di  previdenza,  ha
diritto  di  essere  mantenuto   in   servizio   dal   concessionario
subentrante senza soluzione di continuita'. 
  2. La disposizione del comma 1 non si  applica  ai  dipendenti  che
alla data di inizio della nuova gestione  abbiano  compiuto  sessanta
anni di eta' e abbiano  maturato  il  diritto  alla  pensione,  fermo
restanto  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto-legge   22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 54. 
 
          Nota all'art. 23:
          Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          791, convertito, con modificazioni dalla legge 26  febbraio
          1982, n. 54 e' il seguente:
          "Art.   6.   -   Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative della medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli ordinamenti, possono optare di  continuare  a  pre-
          stare  la  loro  opera  fino  al  perfezionamento  di  tale

          requisito  o  per  incrementare  la   propria   anzianita',
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico  dell'INPS, o di trattamenti sostitutivi, esclusi od
          esonerati dall'assicurazione generale obbligatoria.
          L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente  deve
          essere  comunicato  dal  datore  di lavoro, almeno sei mesi
          prima  dalla  data  di  conseguimento  del  diritto   della
          pensione e della vecchiaia.
          Per  gli  assicurati che alla data di entrata in vigore del
          presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa,  pur
          avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione
          di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di
          lavoro  di  cui  al comma precedente.  Tale disposizione si
          applica anche agli  assicurati  che  maturano  i  requisiti
          previsti  entro  i  sei  mesi  dalla  entrata in vigore del
          presente decreto. In tale caso la comunicazione  al  datore
          di  lavoro, deve essere effettuata non oltre la data in cui
          i predetti requisiti vengono maturati.
          Nei confronti dei lavoratori che  esercitano  l'opzione  di
          cui  ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si
          applicano le disposizioni della legge 13  luglio  1966,  n.
          604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
          Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai
          commi  precedenti,  la  pensione  di  vecchiaia decorre dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  nel  quale  e'
          stata presentata la domanda.
          Nel  caso  che  venga  esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di lavoro,  per  avvenuto
          il  raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva
          di cui  al  comma  stesso  avviene,  in  ogni  caso,  senza
          obblighi di preavviso per alcuna delle parti".