Art. 24 
                               Nomina 
 
  1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni caso di
vacanza della concessione, in attesa  del  nuovo  conferimento  della
gestione  del  servizio,  il  Ministro  delle   finanze   nomina   il
commissario governativo delegato provvisoriamente  alla  riscossione,
scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31
che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari  iscritti
nel registro dei concessionari. 
  2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta  domanda,  il
Ministro   delle   finanze   nomina   commissario   governativo    il
concessionario di uno degli ambiti territoriali  contigui  che  abbia
l'organizzazione  piu'   idone   a   garantire   temporaneamente   lo
svolgimento del servizio di riscossione. 
  3. Al commissario governativo si applicano le norme  stabilite  per
il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.