Art. 24 Nomina 1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari. 2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione piu' idone a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione. 3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.