Art. 3 
                       Commissione consultiva 
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente  provvedimento,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, del  tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, e' istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze,  la
commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h),
della legge 4 ottobre 1986, n. 657.  La  nomina  a  componente  della
commissione degli esperti e'  incompatibile  con  la  sussistenza  di
rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o  con  il
consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio  di
riscossione. 
2. La commissione, sulla base  degli  indirizzi  di  ordine  generale
impartiti dal Ministro ed a richiesta dello  stesso,  esprime  pareri
non vincolanti in materia di: 
a) individuazione e determinazione degli  ambiti  territoriali  delle
concessioni e delle successive modificazioni; 
b) determinazione iniziale e revisione  biennale  della  commissione,
dei compensi, dei rimborsi delle  spese  e  degli  interessi  di  cui
all'articolo 61 spettanti ai concessionari: 
c) procedure di conferimento delle concessioni: 
d) vigilanza sulla attivita' dei  concessionari,  sull'efficienza  ed
economicita' delle gestioni, con facolta' propositiva in  materia  di
sospensione cautelare dell'attivita' di  gestione,  di  revoca  e  di
provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari,  compresa
la decadenza della concessione. La commissione esprime,  altresi',  i
pareri  su  ogni  altra  questione  attinente   al   servizio   della
riscossione. 
3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione
della proposta e  del  parere  della  commissione,  evidenziandone  i
relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in  difformita'
dalla proposta o del parere, ne sono specificati i motivi. 
4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di  cui  al
comma 2, la  commissione  dispone  la  raccolta,  l'organizzazione  e
l'elaborazione dei dati e delle informazioni  relativi  alle  diverse
forme di riscossione. 
5.  La  commissione  si  avvale  della  segreteria  tecnica  di   cui
all'articolo 4 e, ove  necessario,  di  volta  in  volta  su  singole
questioni puo' consultare, anche a  mezzo  della  segreteria  stessa,
singoli  concessionari  o  rappresentanti  delle  categorie  e   puo'
ricorrere  alla   consulenza   di   esperti   e   di   organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e  di
bilanci. 
6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma  5  e'
disposto con provvedimento del Ministro, su proposta  del  presidente
della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato  e
la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso  o
con successivo decreto e' determinato il compenso  da  corrispondere,
in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza  del  lavoro
affidato;  il   compenso   e'   corrisposto   soltanto   al   termine
dell'incarico dopo la  consegna  del  lavoro  eseguito.  Non  possono
essere affidati incarichi di consulenza a  dipendenti  dei  Ministeri
indicati nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in  quiescenza
da meno di due anni. 
7. I componenti della commissione durano  in  carica  cinque  anni  e
possono essere confermati per non piu' di una volta,  ferme  restando
le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per  il
pubblico impiego. 
8. La commissione e' convocata dal presidente. In caso di  assenza  o
impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del
Ministero delle finanze con qualifica piu' elevata e,  a  parita'  di
qualifica, da quello con maggiore anzianita'. 
L'avviso di convocazione, con l'elenco dei  temi  da  trattare,  deve
essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della  seduta
a  ciascun  componente.  Dalla  stessa  data,  il  materiale   e   la
documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei
membri della commissione presso l'Ufficio di segreteria. 
10. Per la validita' delle riunioni della commissione  e'  necessario
l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i  pareri  e
le proposte sono adottati con il voto  favorevole  della  maggioranza
assoluta dei presenti;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. La mancata  partecipazione  a  tre  riunioni  consecutive
della commissione, non dovuta a  giusti  motivi,  comporta  decadenza
dall'incarico. 
11. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono fissati  i  compensi  da  corrispondere  ai
componenti della commissione in misura adeguata alla qualita' e  alla
quantita' dell'impegno richiesto. 
 
          Nota all'art. 3:
          La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  240 del 15 ottobre 1986 ed entrata in vigore
          il giorno successivo,  reca:  "Delega  al  Governo  per  la
          istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei
          tributi". Si trascrive l'intero art. 1 di detta legge:
          "Art.  1.  -  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad
          emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione  e  la
          disciplina  del sevizio di riscossione di tributi seconto i
          seguenti principi e criteti direttivi.
          a) il servizio,  da  istituire  nell'ambito  del  Ministero
          delle  finanze  come  ufficio  centrale alle dipendenze del
          Ministro, dovra' provvedere alla  riscossione  dei  tributi
          che  secondo  le  leggi vigenti all'entrata in vigore della
          presente legge  sono  riscossi  tramite  esattorie  e  alla
          riscossione   coattiva,   in   dipendenza  di  atto  avente
          efficacia di titolo esecutivo,  della  imposta  sul  valore
          aggiunto,   delle   imposte   di   registro,  ipotecarie  e
          catastali, delle imposte sulle  successioni,  e  donazioni,
          dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli
          immobili, delle imposte  di  fabbricazione,  delle  imposte
          erariali  di  consumo  e  dei diritti doganali nonche' alla
          riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse  e  di
          ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;
          b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei
          versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  che  secondo  le predette leggi sono
          effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante  delega
          alle  aziende  ed  istituti di credito, fermo restando tale
          sistema di riscossione;
          c) potra' inoltre attribuirsi al  servizio  la  riscossione
          dei   canoni  e  proventi  del  demanio  e  del  patrimonio
          indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra entrata  e
          credito dello Stato e di altri enti pubblici;
          d)    sara'    previsto    l'affidamento   in   concessione
          amministrativa di durata decennale,  disposta  con  decreto
          del  Ministro delle finanze, della gestione del servizio in
          ambiti territoriali di norma coincidenti con il  territorio
          di una o piu' province, anche non contigue, determinati con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze secondo i criteri di
          efficienza ed economicita', tenuto anche conto  del  numero
          dei  contribuenti  e  dell'ammontare  globale  dei  tributi
          riscuotibili,   evitando   in   ogni   caso   delimitazioni
          territoriali  che comportino accentuati costi differenziali
          anche per il non equilibrato rapporti tra i diversi sistemi
          di riscossione o per eccesso di contenzioso;
          e)    le    concessioni    potranno    essere    confermate
          esclusivamente:
          1)  alle  aziende e istituti di credito di cui all'articolo
          5, lettere a), b), d) ed  e)  del  regio  decreto-legge  12
          marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonche' alle
          casse  rurali  ed  artigiane  di  cui alla lettera f) dello
          stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore  a  lire
          un miliardo;
          2)  a  speciali sezioni autonome delle prescritte aziende e
          istituti di credito;
          3) a societa' per azioni  con  sede  nel  territorio  dello
          Stato  e  con  capitale interamente versato non inferiore a
          lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo  la  gestione
          in  concessione  del  servizio  e  costituente  da soggetti
          indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto
          preveda l'inefficacia  nei  confronti  della  societa'  del
          trasferimento   di   azioni   per   atto   tra   vivi   non
          preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
          4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire
          un miliardo che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  siano titolari di gestioni esattoriali da
          almeno trenta anni;
          f) la disciplina del  rapporto  di  concessione  dovra'  in
          particolare prevedere:
          1)   le   procedure   di   conferimento  delle  concessioni
          rispondenti  all'esigenza  di  garantire  il  concorso  dei
          soggetti  interessati e l'aggiudicazione al concorrente che
          risulti piu' idoneo  all'espletamento  del  servizio  e  ad
          assicurare   l'economicita'   della  gestione,  nonche'  le
          modalita'  ed  i  termini  di  recesso,  nel  corso   della
          concessione, delle parti interessate;
          2) le condizioni per il rinnovo della concessione, le cause
          di   revoca   e   di  decadenza  anche  con  riguardo  alle
          disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e  succes-
          sive  modificazioni, nonche' il potere dell'Amministrazione
          finanziaria di  disporre  cautelarmente,  su  parere  della
          commissione   prevista  dalla  successiva  lettera  h),  la
          sospensione  dell'attivita'  di  gestione,   quando   nello
          svolgimento   di  essa  vengano  commesse  violazioni  alle
          disposizioni recate in  materia  di  riscossione  da  leggi
          generali o speciali;
          3)  l'unificazione  delle concessioni conferite al medesimo
          soggetto, anche nei termini di  scadenza,  con  conseguente
          unicita' di gestione del servizio;
          4)  l'imposizione  di adeguata cauzione ai concessionari, i
          criteri per il suo periodo adeguamento, e l'attribuzione ai
          medesimi  della  qualita'  di  agente  della   riscossione,
          nonche'  le  norme  concernenti i termini e le modalita' di
          versamento  delle  somme  dovute  e  la  presentazione   di
          rendiconti periodici di gestione;
          5)  l'applicazione  del  principio  del  non  riscosso come
          riscosso relativamente  ai  tributi  riscuotibili  mediante
          ruoli  e  le  procedure  per  il rimborso, senza interessi,
          delle   quote   inesigibili,   ispirate   a   criteri    di
          tempestivita' e speditezza;
          6)  l'obbligo  del  concessionario  di gestire del servizio
          secondo  le  direttive  dell'amministrazione   finanziaria,
          anche  per  quanto attiene alla ubicazione e organizzazione
          degli  uffici  destinati,  all'accesso   dei   contribuenti
          nonche'  di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria
          di  atti  locali  a  condizioni  che  assicurino   adeguata
          remunerazione.
          7)  I  compensi  spettanti  ai concessionari da determinare
          secondo  criteri  di  trasparenza,  di   correlazione   con
          l'attivita'  richiesta  e di congruita' ai costi medi della
          gestione al fine  di  assicurarne  l'equilibrio  economico,
          prevedendosi in particolare, su parere della commissione di
          cui alla successiva lettera h):
          I)  una  commissione  per  la  riscossione  dei  versamenti
          diretti  stabilita  in  misura  percentuale   della   somma
          riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un
          importo massimo;
          II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme
          riscosse,  con  la determinazione di un importo minimo e di
          un  importo  massimo,  per  i   pagamenti   spontanei   dei
          contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o
          altro  titolo  esecutivo,  determinato tenendo conto, oltre
          che dei costi specifici, anche  del  prevedibile  ammontare
          globale di tali riscossioni;
          III)  un  compenso  stabilito  in  misura percentuale delle
          somme   riscosse   coattivamente   con    riguardo    anche
          all'ammontare    medio   delle   esecuzioni   fruttuose   e
          all'incidenza  in  esso  sull'ammontare  complessivo  delle
          altre  forme  di riscossione, oltre al rimborso delle spese
          delle procedure esecutive,  in  misura  determinata  per  i
          diversi  adempimenti  con  tabella  approvata  dal Ministro
          delle finanze;
          IV)  l'assunzione  a  carico dello Stato e degli altri enti
          impositori dell'obbligo del pagamento della commissione  di
          cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in
          cui  non  e'  previsto  il  pagamento spontaneo prima della
          iscrizione  a  ruolo,  nonche'  del  rimborso,  ridotto  al
          cinquanta   per   cento,   delle   spese   delle  procedure
          infruttuose e di quelle relative a crediti per i  quali  e'
          intervenuto  provvedimento  di  sgravio,  ed  a  carico dei
          contribuenti  dell'obbligo  del   pagamento   degli   altri
          compensi,   delle   spese  di  esazione  coattiva  e  degli
          interessi di mora e  di  ritardato  pagamento  delle  somme
          iscritte a ruolo da determinare con il riguardo delle media
          dei tassi bancari attivi;
          V) la revisione biennale della misura delle commissioni dei
          compensi e dei rimborsi, di spese e degli interessi in base
          a  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da  emanare  di
          concerto con i Ministri del Tesoro  e  del  bilancio  della
          programmazione economica;
          g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della
          gestione da parte di un commissario governativo nei casi di
          revoca e di decadenza della concessione;
          h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni consultive di
          una  commissione da nominare con decreto del Ministro delle
          Finanze, di concerto i Ministri dell'interno, del tesoro  e
          del  bilancio  e della programmazione economica, presieduta
          da un magistrato della corte dei conti  con  qualifica  non
          inferiore  a  consigliere,  e  con la partecipazione di tre
          dirigenti del Ministero delle Finanze, e di un dirigente di
          ciascuno dei  Ministeri  dell'interno  e  del  Tesoro,  con
          qualifica non inferiore a dirigente superiore e equiparata,
          e  di  tre  esperti  in  economia aziendale, con il compito
          sulla base degli indirizzi di  ordine  generale,  impartiti
          dal  Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreche'
          su quanto previsto nella precedente  lettera  f),  n.  7  e
          punto V, anche in ordine:
          1)  alla  individuazione,  secondo  i  criteri  di cui alla
          precedente  lettera  d)  degli  ambiti  territoriali  delle
          conessioni  e  la  loro  determinazione  ed  alle eventuali
          modificazioni;
          2) Alle procedure di conferimento delle concessioni;
          3)  alla  vigilanza   sull'attivita'   dei   concessionari,
          sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, propondendo
          gli   opportuni  provvedimenti  compresa  la  revoca  e  la
          decadenza delle concessioni;
          4) ad  ogni  altra  questione  attinente  al  servizio,  su
          richiesta del Ministro delle Finanze;
          2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h),
          avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle diverse
          forme di riscossione anche al fine di individuare la misura
          delle  commissioni,  dei  compensi, dei rimborsi di spese e
          gli interessi di cui alla lettera f n. 7, punti I, II, III,
          IV, e V. A tal fine la commissione potra' avvalersi di  una
          apposita  segreteria  tecnica  con  compiti  di  istruzione
          avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di
          istruzione  delle  decisioni  ad assumere: potra' ricorrere
          alla   consulenza   di   esperti   e   di    organizzazioni
          professionali  o universitarie specializzate in analisi dei
          costi e dei bilanci e potra' altresi', consultare, anche  a
          mezzo    della   segreteria   tecnica,   singoli   esattori
          concessionari o i loro rappresentanti.
          3. Nei provvedimenti adottati dal  Ministro  delle  finanze
          deve  essere  riportato  il  contenuto  del parere espresso
          dalla commissione.
          4. Ai  componenti  della  commissione,  che  resteranno  in
          carica  cinque  anni  e potranno essere confermati, saranno
          corrisposti      emolumenti      adeguati       all'impegno
          qualitativamente    e   quantitativamente   richiesto,   di
          stabilire  con  decreto  del  Ministro  delle  Finanze,  di
          concerto con il Ministro del Tesoro".