Art. 3 Commissione consultiva 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e' istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione. 2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di: a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni; b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'articolo 61 spettanti ai concessionari: c) procedure di conferimento delle concessioni: d) vigilanza sulla attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, con facolta' propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attivita' di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza della concessione. La commissione esprime, altresi', i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione. 3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta e del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformita' dalla proposta o del parere, ne sono specificati i motivi. 4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione. 5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti delle categorie e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. 6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 e' disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attivita' di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni. 7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. 8. La commissione e' convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, da quello con maggiore anzianita'. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'Ufficio di segreteria. 10. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico. 11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualita' e alla quantita' dell'impegno richiesto.
Nota all'art. 3: La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986 ed entrata in vigore il giorno successivo, reca: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi". Si trascrive l'intero art. 1 di detta legge: "Art. 1. - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del sevizio di riscossione di tributi seconto i seguenti principi e criteti direttivi. a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovra' provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni, e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi; b) il servizio potra' anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione; c) potra' inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonche' di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici; d) sara' previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o piu' province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo i criteri di efficienza ed economicita', tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporti tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso; e) le concessioni potranno essere confermate esclusivamente: 1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; 2) a speciali sezioni autonome delle prescritte aziende e istituti di credito; 3) a societa' per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituente da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze; 4) a societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni; f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in particolare prevedere: 1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti piu' idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicita' della gestione, nonche' le modalita' ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate; 2) le condizioni per il rinnovo della concessione, le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes- sive modificazioni, nonche' il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali; 3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicita' di gestione del servizio; 4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodo adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente della riscossione, nonche' le norme concernenti i termini e le modalita' di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici di gestione; 5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestivita' e speditezza; 6) l'obbligo del concessionario di gestire del servizio secondo le direttive dell'amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati, all'accesso dei contribuenti nonche' di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di atti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione. 7) I compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h): I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni; III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza in esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze; IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora e di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con il riguardo delle media dei tassi bancari attivi; V) la revisione biennale della misura delle commissioni dei compensi e dei rimborsi, di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del Tesoro e del bilancio della programmazione economica; g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione; h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni consultive di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle Finanze, e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del Tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore e equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito sulla base degli indirizzi di ordine generale, impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreche' su quanto previsto nella precedente lettera f), n. 7 e punto V, anche in ordine: 1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera d) degli ambiti territoriali delle conessioni e la loro determinazione ed alle eventuali modificazioni; 2) Alle procedure di conferimento delle concessioni; 3) alla vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sull'efficienza ed economicita' delle gestioni, propondendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni; 4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle Finanze; 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e gli interessi di cui alla lettera f n. 7, punti I, II, III, IV, e V. A tal fine la commissione potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni ad assumere: potra' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e dei bilanci e potra' altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti. 3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione. 4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, di stabilire con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro".