Art. 30 
                        Procedura di rinnovo 
 
  1. Se la domanda  di  rinnovo  di  cui  all'articolo  29  e'  stata
presentata tempestivamente, il Ministro  delle  finanze,  sentita  la
commissione  di  cui  all'articolo  3,  rilevato  che  sussistono   i
requisiti di cui all'articolo 9 e valutato il particolare  impegno  e
la regolarita' ed efficienza dimostrati nella gestione del  servizio,
puo' rinnovare con proprio decreto la concessione entro il 30 aprile; 
in tal caso  fissa  il  termine  per  la  stipula  della  convenzione
prevista dallo stesso articolo 9.