Art. 30 Procedura di rinnovo 1. Se la domanda di rinnovo di cui all'articolo 29 e' stata presentata tempestivamente, il Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, rilevato che sussistono i requisiti di cui all'articolo 9 e valutato il particolare impegno e la regolarita' ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, puo' rinnovare con proprio decreto la concessione entro il 30 aprile; in tal caso fissa il termine per la stipula della convenzione prevista dallo stesso articolo 9.