Art. 31 Soggetti della concessione 1. La concessione puo' essere conferita: a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito; c) alla societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato, non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle Finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalla societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice civile; d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 erano titolari di gestione da almeno trenta anni. 2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori e sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati; b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore e che per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo a notificatore; c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi ponibili, con pena detentiva, non inferiore a un anno e che comportano la interdizione dai pubblici uffici; d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 418 e 416-bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono stati sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle Finanze. Analoga informativa e' trasmessa dall'autorita' giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti. 3. Nono possono, inoltre essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente; c) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attivita' di servizio, a pena di decadenza dell'impiego; d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di societa'. 4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) c) e d), e al comma 3 lettera a) e b) nonche' la disposizione di cui allo stesso comma 3, lettera c) limitatamente ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali, interessati per ciascuna concessione, si applicano anche ai soci delle societa' di cui al comma 1, dagli istituti e aziende di credito.
Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 5 primo comma, lettere a), b) e c) f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1936, e' il seguente. "Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto: a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4. b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi compresi le Banche co- operative popolari: (Omissis) d) delle casse di risparmio; e) dei monti dei pegni; f) delle casse rurali ed agrarie. - Il testo dell'art. 2437 del codice civile e' il seguente: "Art. 2437 (Diritto di recesso). - I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societa', o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. La dichiarazione, di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti dall'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, dai soci, non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende piu' gravoso l'esercizio". - La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e' entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione". - La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, reca "Disposizione contro la mafia". - Il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale e' il seguente: "Art. 416 (Associazione per delinquere) - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiaciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne e le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'". "Art. 416-bis (aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646) (Associazione di tipo mafioso) - Chiunque fa la parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita', economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione, da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 1 comma, e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi e materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui agli associati intendono assumere o mantere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che sono il prezzo, il prodotto, il profitto e che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque di acque pubbliche, e i diritti ad esse inerenti nonche' iscrizioni agli albi appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".