Art. 31 
                     Soggetti della concessione 
 
  1. La concessione puo' essere conferita: 
a) alle aziende e agli istituti di credito  di  cui  all'articolo  5,
   lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge, 12  marzo  1936,
   n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse  rurali  ed
   artigiane di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un
   patrimonio non inferiore a lire un miliardo; 
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende  di
   credito; 
c) alla societa' per azioni  regolarmente  costituite,  con  sede  in
   Italia e con capitale interamente versato, non inferiore a lire un
   miliardo  ed  aventi  per  oggetto  esclusivo   la   gestione   in
   concessione del servizio, costituite dai soggetti  indicati  nella
   lettera a)  o  da  persone  fisiche,  e  il  cui  statuto  prevede
   l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle
   azioni per atto  tra  vivi  non  preventivamente  autorizzato  dal
   Ministro delle Finanze;  le  modifiche  allo  statuto,  deliberate
   dalla societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per
   adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera,  non
   danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice civile;
   d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire  un
   miliardo, che, alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  4
   ottobre 1986, n. 657 erano titolari di gestione da  almeno  trenta
   anni. 
  2. Non  possono  essere  rappresentanti  legali,  amministratori  e
sindaci delle aziende ed istituti di  credito,  delle  loro  speciali
sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: 
a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati; 
b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore
   e che per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro
   funzioni sono stati  oggetto  di  provvedimento  di  revoca  dalla
   nomina  o  sono  stati  dispensati   dall'ufficio   di   delegato,
   sostituto,  sorvegliante,  collettore,  ufficiale  esattoriale   o
   ufficiale di riscossione, messo a notificatore; 
c) coloro che sono stati condannati per delitti  contro  la  pubblica
   Amministrazione,  l'amministrazione  della  giustizia,   la   fede
   pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi ponibili,
   con pena detentiva, non inferiore a un anno e  che  comportano  la
   interdizione dai pubblici uffici; 
d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti  o  provvedimenti
   di  cui  alla  legge  31  maggio  1965,  n.   575   e   successive
   modificazioni, e sentenze  passate  in  giudicato  o  procedimenti
   penali per i delitti previsti dagli articoli  418  e  416-bis  del
   codice penale, contestati con ordine o mandato di  comparizione  o
   di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano  a  conoscenza
   che sono stati sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti
   i rappresentanti legali, gli  amministratori  o  i  sindaci  delle
   aziende ed  istituti  di  credito,  delle  loro  speciali  sezioni
   autonome e delle societa'  indicate  nel  comma  1,  devono  darne
   notizia  al  Ministero  delle  Finanze.  Analoga  informativa   e'
   trasmessa  dall'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  ordine  o
   mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti. 
  3.   Nono   possono,   inoltre   essere   rappresentanti    legali,
amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito,  delle
loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: 
a) i membri del Parlamento e del Governo; 
b) i membri dei consigli o  assemblee  e  dei  relativi  comitati  di
   controllo regionali, provinciali e  comunali,  limitatamente  alla
   concessione  relativa  agli  ambiti  territoriali  compresi  nella
   circoscrizione territoriale dell'ente; 
c) i dipendenti dello Stato, delle  regioni,  delle  province  e  dei
   comuni in attivita' di servizio, a pena di decadenza dell'impiego;
   d)  gli  esercenti  una  professione   che   la   legge   dichiara
   incompatibile  con  la  partecipazione  alla  amministrazione   di
   societa'. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b)  c)  e  d),  e  al
comma 3 lettera a) e b) nonche' la disposizione di  cui  allo  stesso
comma 3, lettera c) limitatamente ai dipendenti  dell'amministrazione
finanziaria e  degli  enti  territoriali,  interessati  per  ciascuna
concessione, si applicano anche ai soci  delle  societa'  di  cui  al
comma 1, dagli istituti e aziende di credito. 
 
          Note all'art. 31:
          -  Il testo dell'art. 5 primo comma, lettere a), b) e c) f)
          del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375  concernente
          "Disposizioni   per  la  difesa  del  risparmio  e  per  la
          disciplina della  funzione  creditizia",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1936, e' il seguente.
          "Il  controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio
          a breve termine si attua in confronto:
          a) degli istituti di credito di diritto  pubblico  e  delle
          Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4.
          b)  delle  banche ed aziende di credito in genere, comunque
          costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a  vista
          o  a  breve  termine, a risparmio in conto corrente o sotto
          qualsiasi forma e denominazione, ivi compresi le Banche co-
          operative popolari:
          (Omissis)
          d) delle casse di risparmio;
          e) dei monti dei pegni;
          f) delle casse rurali ed agrarie.
          - Il testo dell'art. 2437 del codice civile e' il seguente:
          "Art. 2437 (Diritto di  recesso).  -  I  soci  dissenzienti
          dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto
          o  del  tipo  della societa', o il trasferimento della sede
          sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla societa'
          e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo  il
          prezzo  medio  dell'ultimo semestre, se queste sono quotate
          in  borsa,  o  in  caso  contrario,  in   proporzione   del
          patrimonio  sociale  risultante  dal  bilancio  dell'ultimo
          esercizio.
          La dichiarazione, di recesso  deve  essere  comunicata  con
          raccomandata  dai soci intervenuti dall'assemblea non oltre
          tre  giorni  dalla  chiusura  di  questa,  dai  soci,   non
          intervenuti   non   oltre   quindici   giorni   dalla  data
          dell'iscrizione  della  deliberazione  nel  registro  delle
          imprese.
          E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o  ne
          rende piu' gravoso l'esercizio".
          -  La  legge  4  ottobre  1986,  n. 657, recante "Delega al
          Governo per la istituzione e la disciplina del servizio  di
          riscossione  dei  tributi",  e  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e' entrata in  vigore
          il giorno successivo alla sua pubblicazione".
          -  La  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 giugno  1965,  reca  "Disposizione
          contro la mafia".
          -  Il  testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale
          e' il seguente:
          "Art. 416 (Associazione per delinquere) - Quando tre o piu'
          persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti,
          coloro  che  promuovono  o  costituiscono  od   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da tre a sette anni.
          Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la  pena
          e' della reclusione da uno a cinque anni.
          I  capi  soggiaciono  alla  stessa  pena  stabilita  per  i
          promotori.
          Se  gli  associati  scorrono  in  armi  le  campagne  e  le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni.
          La  pena  e'  aumentata  se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'".
          "Art.  416-bis  (aggiunto  dall'art.  1  della   legge   13
          settembre  1982, n.   646) (Associazione di tipo mafioso) -
          Chiunque fa la parte di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da tre a sei anni.
          Coloro   che    promuovono,    dirigono    o    organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
          L'associazione e' di tipo  mafioso  quando  coloro  che  ne
          fanno  parte  si avvalgono della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione  di  assoggettamento
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquistare in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di  attivita',  economiche,  di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
          Se  l'associazione  e'  armata  si  applica  la  pena della
          reclusione, da quattro a dieci anni nei casi  previsti  dal
          1› comma, e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
          secondo comma.
          L'associazione  si  considera  armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   delle
          finalita'  dell'associazione, di armi e materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
          Se  le attivita' economiche di cui agli associati intendono
          assumere o mantere il controllo sono finanziate in tutto  o
          in  parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  il  profitto di
          delitti,  le  pene  stabilite  nei  commi  precedenti  sono
          aumentate da un terzo alla meta'.
          Nei  confronti  del  condannato  e'  sempre obbligatoria la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere  il  reato  e  delle cose che sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto e  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          Decadono  inoltre  di  diritto  le  licenze  di polizia, di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari  all'ingrosso,  le  concessioni  di acque di acque
          pubbliche, e i diritti ad esse inerenti nonche'  iscrizioni
          agli  albi appaltatori di opere o di forniture pubbliche di
          cui il condannato fosse titolare.
          Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente

          denominate,  che  valendosi  della  forza intimidatrice del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".