Art. 32 Obblighi generali 1. Il concessionario e' tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarita' della gestione. 2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di funzionamento degli sportelli di riscossione, nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli, saranno stabilite nel disciplinare. 3. La consegna dei ruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite ancorche' non riscosse, previa detrazione delle somme che il concessionario stesso e' autorizzato a trattenere ai sensi degli articoli 62 e 86. 4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti. 5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi' la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
Nota all'art. 32: Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2, alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".