Art. 32 
                          Obblighi generali 
 
  1. Il concessionario e'  tenuto  ad  osservare  oltre  a  tutte  le
disposizioni del presente decreto, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  del  disciplinare  di  cui
all'articolo  9,  comma  1,  le  istruzioni  impartite  dal  servizio
centrale per assicurare la regolarita' della gestione. 
  2. Il numero, l'ubicazione e le modalita'  di  funzionamento  degli
sportelli   di   riscossione,   nonche'    particolari    limitazioni
dell'apertura degli sportelli, saranno stabilite nel disciplinare. 
  3. La consegna dei ruoli  costituisce  il  concessionario  debitore
dell'intero ammontare delle somme  iscritte  nei  ruoli  stessi,  che
debbono essere da lui versate alle scadenze stabilite  ancorche'  non
riscosse, previa detrazione delle somme che il concessionario  stesso
e' autorizzato a trattenere ai sensi degli articoli 62 e 86. 
  4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle  forme  e  nei
tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti. 
  5. A richiesta degli  enti  locali  interessati  il  concessionario
assume il servizio di tesoreria degli enti  stessi,  comprendente  le
entrate diverse da quelle di cui  all'articolo  2,  comma  1,  ed  il
pagamento delle spese,  nonche'  le  altre  incombenze  demandate  al
tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi' la
riscossione di entrate spettanti ad enti  autorizzati  per  legge  ad
avvalersi degli esattori delle imposte dirette  in  base  alle  leggi
vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 
657. 
  6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari
la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli  effetti  di
legge. 
 
          Nota all'art. 32:
          Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  2,
          alla  Gazzetta Ufficiale n.  268 del 16 ottobre 1973, reca:
          "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".