Art. 33 Esecuzione degli sgravi per indebito 1. Gli sgravi disposti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dal concessionario in carica, con le modalita' stabilite dal servizio centrale, entro tre mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Entro il giorno successivo deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire. 2. A richiesta del conessionario l'intendente di finanza puo' prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma 1 per l'esecuzione degli sgravi. 3. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle posizioni dei contribuenti. 4. Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore, con le annotazioni del caso, nel termine di versamento stabilito dal comma 1.
Nota all'art. 33: La legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e' entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.