Art. 33 
                Esecuzione degli sgravi per indebito 
 
  1. Gli sgravi disposti a norma del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   sono   eseguiti   dal
concessionario in carica, con le  modalita'  stabilite  dal  servizio
centrale, entro tre mesi dalla  ricezione  del  relativo  elenco,  al
quale sono allegati i buoni di discarico. Entro il giorno  successivo
deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi  che
non sia stato possibile eseguire. 
  2. A richiesta  del  conessionario  l'intendente  di  finanza  puo'
prorogare di quattro mesi  il  termine  stabilito  nel  comma  1  per
l'esecuzione degli sgravi. 
  3. Gli estremi di ciascun  elenco  devono  essere  annotati,  entro
dieci giorni  dalla  ricezione  dello  stesso,  nelle  posizioni  dei
contribuenti. 
  4.  Gli  elenchi  di  sgravio  devono  essere  restituiti  all'ente
impositore, con le annotazioni del caso, nel  termine  di  versamento
stabilito dal comma 1. 
 
          Nota all'art. 33:
          La  legge  4  ottobre  1986,  n.  657,  recante: "Delega al
          Governo per la istituzione e la disciplina del servizio  di
          riscossione   dei  tributi"  e  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e' entrata in  vigore
          il giorno successivo alla sua pubblicazione.