Art. 37 
                       Quietanze e annotazioni 
 
  1. Le  quietanze  rilasciate  dal  concessionario  ai  sensi  degli
articoli 6 e 29  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi
ai modelli stabiliti dal Ministero delle Finanze. 
  2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti,  degli
eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di  quindici  giorni
dalla data di riscossione. 
 
          Nota all'art. 37:
          Il testo degli articoli 6 e 29 del Decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
          "Art.  6  (Distinta dei versamenti diretti) - Il versamento
          diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a  distanza  di
          versamento.
          La  distinta di versamento deve indicare la generalita' del
          contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui
          si riferisce il versamento, per i  soggetti  diversi  dalle
          persone   fisiche,   il   luogo   delle   generalita'   del
          contribuente deve indicare la denominazione  e  la  ragione
          sociale.
          Per  ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata
          separata distinta di versamento.
          L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla
          distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
          La distinta di versamento e la  quiescenza  debbono  essere
          conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero per
          le Finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
          L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente
          intende  versare  sempreche'  nella  distinta non risultino
          assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma".
          "Art. 29 (Rilascio della quietanza) - Per ogni pagamento di
          imposte  iscritti  a  ruolo  l'esattore   deve   rilasciare
          quietanza  al  cotribuente  e  deve farne annotazione nella
          scheda intestata al contribuente.
          L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla  cartella  di
          pagamento  in  tale  caso  la  quietanza,  oltre  ad essere
          annotata nel ruolo o nella scheda, deve  essere  trascritta
          in  apposito  registro,  numerato,  timbrato, o siglato, in
          ogni foglio prima dell'uso dell'ufficio delle imposte.
          Le quietanze possono essere firmate  anche  dai  dipendenti
          dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare".