Art. 42 
                         Residui di gestione 
 
  1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili
mediante ruoli scaduti  ma  non  riscossi  durante  la  gestione  del
concessionario decaduto o revocato, ovvero durante la  vacanza  della
concessione  o  la  gestione  del  commissario  governativo  delegato
provvisoriamente alla riscossione.