Art. 43 
Rate scadute durante la gestione del  commissario  governativo  e  la
                      vacanza della concessione 
 
  1. L'intendente di finanza consegna  al  nuovo  concessionario  gli
elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse  durante
la gestione del  commissario  governativo  delegato  provvisoriamente
alla riscossione o durante la vacanza della concessione. 
  2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione  in  tre  rate
uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive  alla
consegna degli elenchi. 
  3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata  dal  commissario
governativo,  il  nuovo  concessionario  deve  procedere   nei   suoi
confronti su disposizione  del  servizio  centrale,  per  le  entrate
riscosse  e  non  versate  e  per  quelle   non   giustificate   come
inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. Per la riscossione delle entrate di cui ai commi 1, 2  e  3,  il
nuovo concessionario ha diritto  ai  compensi  per  tali  riscossioni
nelle misure stabilite dall'atto di conferimento della concessione. 
 
          Nota all'art. 43:
          Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  2
          alla  Gazzetta  Ufficiale n.  268 del 16 ottobre 1973, reca
          "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".