Art. 44 
Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o  decadenza
                  e del commissionario governativo 
 
  1. Per  la  riscossione  dei  residui  di  gestione,  nel  caso  di
decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e  gli
enti  interessati  procedono  alla  compilazione  degli  elenchi  dei
residui da affidare per la riscossione al commissario  governativo  o
al nuovo concessionario. 
  2. Le spese per la formazione  degli  elenchi  sono  a  carico  del
concessionario decaduto o revocato. 
  3. Il commissario governativo o il  nuovo  concessionario  provvede
alla  riscossione  dei  residui  risultanti  dagli  elenchi  e  versa
l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno  del  mese
successivo, alla Cassa depositi e prestiti. 
  4. Le somme versate alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  eccettuate
quelle relative e tributi per i quali il  concessionario  decaduto  o
revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso, sono ripartite, a norma dell'articolo 58, tra
gli enti interessati secondo le rispettive spettanze. 
  5. Le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti  eseguiti  in
forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal  concessionario
decaduto  o  revocato  ovvero  del  commissario   governativo,   sono
rimborsate a quest'ultimo senza  interessi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti sulla base di  apposita  autorizzazione  dell'intendente  di
finanza  e  previa  corrispondente  riduzione  della  relativa  quota
inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso.