Art. 44 Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o decadenza e del commissionario governativo 1. Per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario. 2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato. 3. Il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti. 4. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti, eccettuate quelle relative e tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite, a norma dell'articolo 58, tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze. 5. Le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero del commissario governativo, sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso.