Art. 46 
                              Cauzione 
 
  1. A garanzia del versamento delle somme  riscosse,  nonche'  degli
altri obblighi derivanti  dal  conferimento  della  concessione,  ivi
compreso quello per l'eventuale svolgimento del servizio  degli  enti
locali, deve essere prestata dal concessionario della riscossione  o,
da altri per  lui,  una  cauzione  rapportata  ad  un  trentaseiesimo
dell'importo complessivo utile rate delle imposte  iscritte  a  ruolo
scadute nell'anno precedente quello del conferimento e dei versamenti
diretti riscossi nello stesso periodo. 
  2. La misura della cauzione e' determinata  dal  servizio  centrale
nei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. 
  3. Se il concessionario e' una azienda o un istituto di credito, la
cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro delle
finanze, fino a un terzo dell'ammontare indicato nel comma 1.