Art. 46 Cauzione 1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione, ivi compreso quello per l'eventuale svolgimento del servizio degli enti locali, deve essere prestata dal concessionario della riscossione o, da altri per lui, una cauzione rapportata ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo utile rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo. 2. La misura della cauzione e' determinata dal servizio centrale nei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. 3. Se il concessionario e' una azienda o un istituto di credito, la cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, fino a un terzo dell'ammontare indicato nel comma 1.