Art. 47 Modalita' di prestazione 1. La cauzione puo' essere prestata: a) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti; b) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ivi compresi gli speciali titoli decennali di debito pubblico di cui all'articolo 120, ovvero di altri titoli che per legge possono essere accettati a garanzia delle gestioni; c) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate nella lettera b); d) mediante ipoteca su beni immobili; e) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazioni autorizzati con decreto del Ministro delle finanze; f) mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse dello Stato e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni del concessionario derivanti dalla legge e dell'atto di concessione e, per le ipotesi di cui agli articoli 18, 19 e 20, conseguenti all'evento interruttivo della gestione. 3. La modalita' di prestazione della cauzione, di cui alla lettera f) del comma 1, da parte delle aziende di credito non e' ammessa a garanzia delle proprie gestioni.
Nota all'art. 47: Per il testo del primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 si veda nell note all'art. 31.