Art. 47 
                      Modalita' di prestazione 
 
  1. La cauzione puo' essere prestata: 
a) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti; 
b) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di
   Stato o garantiti dallo Stato, ivi compresi  gli  speciali  titoli
   decennali di debito pubblico di cui all'articolo  120,  ovvero  di
   altri titoli che per legge possono  essere  accettati  a  garanzia
   delle gestioni; 
c) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli
   delle categorie indicate nella lettera b); 
d) mediante ipoteca su beni immobili; 
e) mediante  polizza   fidejussoria   rilasciata   da   istituti   di
   assicurazioni autorizzati con decreto del Ministro delle finanze; 
f) mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di
   cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,
   e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo  sui
titoli deve espressamente  risultare  che  la  cauzione  e'  prestata
nell'interesse dello Stato e degli altri enti interessati  e  che  la
stessa garantisce tutte le obbligazioni del concessionario  derivanti
dalla legge e dell'atto di concessione e, per le ipotesi di cui  agli
articoli 18, 19  e  20,  conseguenti  all'evento  interruttivo  della
gestione. 
  3. La modalita' di prestazione della cauzione, di cui alla  lettera
f) del comma 1, da parte delle aziende di credito non  e'  ammessa  a
garanzia delle proprie gestioni. 
 
          Nota all'art. 47:
          Per il testo del primo  comma  dell'articolo  5  del  regio
          decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375  si veda nell note
          all'art. 31.