Art. 49 
                      Cauzione mediante ipoteca 
 
  1. L'ipoteca deve  essere  iscritta  su  immobili  il  cui  valore,
determinato a norma del comma 2, non sia inferiore  ad  una  volta  e
mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. 
  2.  Il  valore  degli  immobili  da  assoggettare  ad  ipoteca   e'
determinato  secondo  il  valore  corrente  di  mercato  dall'ufficio
tecnico  erariale  su  richiesta  dell'intendenza  di  finanza,   con
esclusione delle pertienenze e al netto dei diritti reali  di  terzi,
dei  vincoli  e  delle  passivita'  ipotecarie,  salvo  il   disposto
dell'articolo 51. 
  3. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei
confronti di tutti i partecipanti alla comunione. 
  4.  Le  iscrizioni  ipotecarie  sono,  alla   scadenza,   rinnovate
d'ufficio  del  conservatore  dei  registri  immobiliari  fino   alla
emanazione del decreto di svincolo della cauzione di cui all'articolo
60, comma 2.