Art. 49 Cauzione mediante ipoteca 1. L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma 2, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. 2. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato secondo il valore corrente di mercato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'intendenza di finanza, con esclusione delle pertienenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie, salvo il disposto dell'articolo 51. 3. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. 4. Le iscrizioni ipotecarie sono, alla scadenza, rinnovate d'ufficio del conservatore dei registri immobiliari fino alla emanazione del decreto di svincolo della cauzione di cui all'articolo 60, comma 2.