Art. 50 Assicurazione dei fabbricati ipotecati 1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio, i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo 49. 2. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti interessati e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore versera' l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile, dandone comunicazione al servizio centrale. 3. I premi di assicurazione devono essere pagati entro trenta giorni prima delle scadenze contrattuali. In caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'articolo 54.