Art. 50 
               Assicurazione dei fabbricati ipotecati 
 
  1. Il concessionario della  riscossione  e'  tenuto  ad  assicurare
contro il rischio dell'incendio, i fabbricati ipotecati per un valore
non inferiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo 49. 
  2. La polizza deve essere vincolata a favore dello  Stato  e  degli
altri enti interessati e deve contenere la clausola che  in  caso  di
sinistro l'istituto assicuratore  versera'  l'indennita'  alla  Cassa
depositi e prestiti a nome del  cauzionante  con  lo  stesso  vincolo
cauzionale al quale era soggetto l'immobile, dandone comunicazione al
servizio centrale. 
  3. I premi di  assicurazione  devono  essere  pagati  entro  trenta
giorni prima delle scadenze  contrattuali.  In  caso  di  ritardo  si
applicano le disposizioni dell'articolo 54.