Art. 54 
         Adeguamento della cauzione nel corso della gestione 
 
  1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di  almeno
un triennio il valore  complessivo  dei  beni  che  costituiscono  la
cauzione e' diminuito di almeno  il  dieci  per  cento  o  il  carico
complessivo della riscossione e' aumentato di  almeno  il  dieci  per
cento,  il  servizio  centrale,  con  avviso  notificato,  invita  il
concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni. 
  2.  Ai  fini  della  integrazione  della  cauzione  i  titoli  sono
valutati, a norma dell'articolo 48, comma 2, in base al  corso  medio
del semestre precedente la notificazione dell'avviso. 
  3. Se il concessionario non provvede ad adeguare  la  cauzione,  il
servizio  centrale  inizia  la  procedura  per  la  dichiarazione  di
decadenza, salvo che non accordi un ulteriore termine non superiore a
novanta  giorni.  Per  la  dichiarazione  di  decadenza  si   applica
l'articolo 20, comma 3. 
  4. Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito, per  la
durata indicata al  comma  1,  di  almeno  il  dieci  per  cento,  la
cauzione,  su  richiesta  del  concessionario,  e'  proporzionalmente
ridotta.