Art. 55 Sostituzione della cauzione 1. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni del concessionario anche per il periodo di tempo decorso a norma dell'articolo 51. 2. Il decreto di svincolo previsto dall'articolo 60 puo' essere emesso solo dopo che e' stata dichiarata la idoneita' della nuova cauzione a norma dell'articolo 53.