Art. 55 
                     Sostituzione della cauzione 
 
  1. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere  sostituita  in
tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni
del concessionario anche per il periodo  di  tempo  decorso  a  norma
dell'articolo 51. 
  2. Il decreto di svincolo previsto  dall'articolo  60  puo'  essere
emesso solo dopo che e' stata dichiarata  la  idoneita'  della  nuova
cauzione a norma dell'articolo 53.